Attenuanti generiche: la gravità del reato può escluderle
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del giudizio penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità per adeguare la pena al caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la particolare gravità del fatto, soprattutto se commesso a danno di una persona vulnerabile, può da sola giustificare il diniego di questo beneficio. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il caso processuale
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un’imputata contro una sentenza della Corte d’Appello. La Corte territoriale aveva confermato la condanna, negando la concessione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato alcuni elementi a favore dell’imputata, insistendo per una rivalutazione che portasse a una riduzione della pena.
La questione è quindi giunta all’esame della Corte di Cassazione, chiamata a verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione con cui era stato negato il beneficio.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo ‘manifestamente infondato’. La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato, confermando la piena legittimità dell’operato della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato come il motivo di ricorso fosse essenzialmente una riproposizione delle stesse argomentazioni già adeguatamente respinte nel grado precedente.
Le Motivazioni: la valutazione discrezionale sulle attenuanti generiche
Il cuore della motivazione risiede nella spiegazione dei limiti della discrezionalità del giudice nel concedere o negare le attenuanti generiche. La Cassazione chiarisce che il giudice di merito non è tenuto a un’analisi ‘contabile’ di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli che emergono dagli atti. Al contrario, è sufficiente che ponga a fondamento della sua decisione gli elementi ritenuti ‘decisivi o comunque rilevanti’.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente attribuito un’importanza ‘preminente’ alle gravi modalità del fatto di reato, commesso ai danni di una persona vulnerabile. Questa circostanza è stata ritenuta talmente significativa da rendere recessive tutte le altre allegazioni difensive. In pratica, la gravità del comportamento ha assorbito e superato qualsiasi altro elemento che potesse astrattamente giustificare una mitigazione della pena.
La Corte ha richiamato precedenti sentenze (come la n. 3609/2011 e la n. 34364/2010) per rafforzare il principio secondo cui, una volta che il giudice individua un elemento di decisiva importanza, gli altri aspetti del caso possono considerarsi implicitamente ‘disattesi o superati’ dalla sua valutazione complessiva.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di valore ampiamente discrezionale, sindacabile in Cassazione solo per vizi di manifesta illogicità o violazione di legge, non per una semplice richiesta di riconsiderazione del merito.
In secondo luogo, evidenzia come la particolare odiosità del reato, desumibile da fattori come la vulnerabilità della vittima, possa diventare l’elemento cardine e sufficiente per negare il beneficio. Ciò significa che, in fase difensiva, non basta elencare elementi potenzialmente favorevoli, ma è necessario argomentare in modo specifico sul perché questi dovrebbero prevalere sulla gravità del fatto contestato.
Infine, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende serve da monito contro la presentazione di ricorsi meramente ripetitivi e privi di un solido fondamento giuridico.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione, senza dover prendere in considerazione ogni singolo elemento dedotto dalle parti.
La gravità del reato può da sola giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Sì. L’ordinanza conferma che la particolare gravità delle modalità del fatto, come un reato commesso ai danni di una persona vulnerabile, può essere considerata un elemento di tale rilevanza da giustificare da solo il mancato riconoscimento delle attenuanti.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6906 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6906 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRESCIA il 21/06/1953
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto di non riconoscere le attenuanti generiche è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello là dove ha assegnato rilevanza preminente (ritenendo recessive le allegazioni che si assumono di segno contrario della difesa) alle gravi modalità del fatto di reato posto in essere ai danni di persona vulnerabile; che infa non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuant generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti de comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. n.3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025.