Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e il Peso dei Precedenti Penali
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica realtà del singolo caso. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto, ma il frutto di una valutazione discrezionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi che governano questa valutazione, chiarendo come i precedenti penali e la mancanza di elementi positivi possano giustificare il diniego del beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in appello per il reato di danneggiamento aggravato. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione lamentando un unico vizio della sentenza: la mancanza di motivazione riguardo alla decisione dei giudici di merito di non concedergli le attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni di tale diniego.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure proposte manifestamente infondate. Gli Ermellini hanno sottolineato che i giudici di merito avevano, al contrario, correttamente motivato la loro decisione. La negazione delle attenuanti generiche si basava su due elementi chiari e decisivi: i numerosi precedenti penali dell’imputato e la totale assenza di elementi di segno positivo da valutare a suo favore.
Il Riferimento all’Art. 133 c.p.: Non è Necessario un Esame Onnicomprensivo
Il punto centrale della decisione risiede nel richiamo a un consolidato principio giurisprudenziale. Ai fini dell’applicazione o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice deve fare riferimento ai criteri di valutazione indicati nell’art. 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del reo). Tuttavia, la Corte ha specificato che non è necessario un esame analitico di tutti i parametri elencati in tale articolo. È sufficiente che il giudice indichi chiaramente quali elementi, positivi o negativi, ha ritenuto prevalenti e decisivi per la sua scelta. Nel caso di specie, la valorizzazione dei precedenti penali è stata considerata una motivazione pienamente sufficiente e logica.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sulla correttezza del percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. Quest’ultima ha esercitato il proprio potere discrezionale in modo incensurabile, ancorando il diniego delle attenuanti a un dato oggettivo e di grande rilevanza: la storia criminale dell’imputato. La Suprema Corte, citando un proprio precedente (Sentenza n. 2285/2005), ha ribadito che una motivazione focalizzata su specifici elementi negativi, come i precedenti penali, è pienamente legittima e rende la sentenza immune da censure di legittimità.
Conclusioni: L’Importanza della Motivazione e il Ruolo dei Precedenti
Questa ordinanza conferma la centralità del potere discrezionale del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. La decisione di concederle o negarle deve essere sempre motivata, ma tale motivazione può legittimamente basarsi anche su un solo elemento ritenuto decisivo, come la personalità negativa dell’imputato desunta dai suoi precedenti penali. Per la difesa, ciò significa che per ottenere il beneficio non basta l’assenza di elementi negativi specifici legati al reato commesso, ma è necessario poter offrire al giudice elementi positivi concreti sulla condotta e la personalità dell’imputato. In assenza di questi, un passato criminale significativo può legittimamente precludere la via a una riduzione di pena.
Un giudice può negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali dell’imputato?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il giudice può negare le attenuanti generiche motivando la decisione anche solo sulla base di elementi negativi come i numerosi precedenti penali e l’assenza di elementi positivi, senza dover esaminare tutti i criteri dell’art. 133 c.p.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare ogni singolo criterio previsto dalla legge?
No, secondo l’ordinanza, non è necessario che il giudice esamini tutti i parametri dell’art. 133 c.p. È sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento per motivare la sua decisione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50280 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50280 Anno 2019
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato a TARANTO il 14/06/1985
avverso la sentenza del 12/09/2018 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. 6853/2019
FATTO E DIRITTO
COGNOME NOMECOGNOME a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stato condannato alla pena di giustizia per danneggiamento aggravato deducendo, con un unico motivo, difetto di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto le censure proposte sono manifestamente infondate.
2.1. Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all’ imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all’art. 133 c.p., evidenziando anc numerosi precedenti penali dell’ imputato e l’ assenza di elementi di segno positivo. La Suprema Corte ha, d’altronde, più volte affermato che ai fini dell’applicabilità delle circostan attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 Settembre 2019
Il consigliere estensore
H presidente