Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42107 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42107 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che il ricorrente NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello Catania che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa di condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali propr di altri.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – nella parte in cui il ricorrente lamenta violazio legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (pag. 6). Tale interpretazione è ispirata alla giurispruden di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato che il medesimo motivo di ricorso – per quanto attiene al trattamento sanzionatorio – è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) che sorreggono la scelta sanzionatoria. D’altronde l’obbligo di una motivazione rafforzata sussist solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criteri adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (S 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. )