Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49925 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49925 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 143)
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti da COGNOME e COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati di c all’imputazione, è inammissibile.
Infatti, in punto di trattamento sanzionatorio va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell’art. 62-bis c.p. operata con il d.l. maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all’art.133 c.p. La valutazione dei elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezion del giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi d all’art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz’altr escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4, n.44815 del 23/10/2015), visto che la Corte territoriale ha ampiamente motivato sia in ordine alla non concedibilità al COGNOME dell’attenuante ex art. 62-bis cod. pen., sia sulla congruità della pena irrogata, avuto riguardo alla ritenuta assenza di elementi positivi a tal fine valutabi
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consig re estensore
Il Presidente