Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51521 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51521 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME (CUI 04QVUJO) nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN. FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo del ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordin all’eccessività della pena irrogata, anche rispetto agli aumenti per continuazione e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanz aggravanti ed attenuanti, nonché agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen che trattandosi, peraltro, di una pena inferiore alla misura media edittale, l’oner argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, a pagina 7, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti determinanti;
osservato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o r nonché all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da valutazione (si veda, in particolare, pag. 6).
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione i relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo il Giudice di merito puntualmente indicato gli elementi decisivi a sostegno del diniego nonché all’assenza di elementi positivi (si veda, in particolare, pag. 6 sulla mancanza di condotte riparatorie e di segni di resipiscenza);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023
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