Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 50110 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50110 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a TRECASTAGNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza con la quale il Tribunale quella città aveva condannato COGNOME NOME per il delitto un furto pluriaggravato a danni della ditta “RAGIONE_SOCIALE“, sottraendo circa 90 litri di gasolio dal serbato autocarro posto lungo la pubblica via, di proprietà della citata ditta (in Sant’A 27/11/2011), con l’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale di cui all’art. 6 4, cod. pen., giudicata equivalente a una delle aggravanti contestate, ha rettificato il giudi comparazione ai sensi dell’art. 69 cod. pen., dichiarando l’attenuante equivalente a tutte aggravanti contestate e alla recidiva, rideterminando favorevolmente la pena in mesi sei d reclusione e euro 180,00 di multa e confermando nel resto.
La Corte territoriale, cui era stato devoluto solo il punto della decisione di p grado inerente al trattamento sanzionatorio, previo riconoscimento delle generiche prevalenti rispetto alle contestate aggaravanti e, in ogni caso, previa rimodulazione del bilanciamento t gli elementi circostanziali riconosciuti, ha ritenuto l’imputato non meritevole delle atten generiche, ma ha comunque rimodulato il giudizio di comparazione, bilanciando in termini di equivalenza l’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen. con la recidiva e le aggrav di cui all’art. 625 nn. 2 e 7, cod. pen., contenendo infine la pena in misura pari al mi edittale previsto per la fattispecie di cui all’art. 624, cod. pen., quanto alla pena dete prossima ad esso quanto a quella pecuniaria (euro 180,00), tenuto conto del valore intrinseco del bene sottratto e dell’assenza di ulteriori danni.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha censurato la mancanza della motivazione in ordine al diniego delle generiche, non essendo stato operato alcun rinvio giustificativo alle modalità e circostanze del fatto comportamento processuale dell’imputato.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo.
Premesso che la Corte d’appello ha rettificato l’errore commesso dal primo giudice nell’operare il giudizio di comparazione ai sensi delVart. 69, cod. pen., giudizio che, per natura, è unitario (sez. 3, n. 19112 del 10/3/2016, I., Rv. 266587-01; sez. 6, n. 6 del 26/11/2013, dep. 2014, Acquafredda, Rv. 258457-01; sez. 5, n. 16354 del 17/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275908-01), deve rilevarsi che il motivo non è correlato alla esposizione di una ragione in fatto o in diritto a sostegno della censura, non contenendo indicazioni circa elementi sui quali sarebbe caduto l’allegato silenzio motivazionale. Pertanto, già sotto ta
dirimente aspetto, va ribadita l’inammissibilità del motivo non scandito da necessaria anali critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’at d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
In ogni caso, deve anche rilevarsi che lo stesso atto di gravame non ha fatto sorgere, per la sua estrema genericità, un onere di motivazione in capo al giudice dell’appello, il qu ha ritenuto l’imputato non meritevole delle generiche, a fronte di una richiesta non giustifi da alcun elemento indicato a sostegno della stessa sul quale possa cogliersi il dedotto viz motivazionale, peraltro attestando la pena detentiva al minimo edittale previsto per l’ipot base e quella pecuniaria in maniera prossima ad esso. Infatti, va riaffermato che il difett motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso co altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poic i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il gi dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808-01; sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700-01).
Inoltre, in base al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, deve pu ricordarsi che le generiche non costituiscono un diritto dell’imputato, poiché la loro ratio è quella di consentire al giudice, nella sua motivata discrezionalità, di adeguare la sanzione fin all’effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi ogg soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell’ Cost., e della finalità rieducativa, di cui all’art. 27, comma terzo, Cost., di cui la co costituisce elemento essenziale (sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, COGNOME , Rv. 265826; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME/COGNOME, Rv. 279549; sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME/COGNOME, Rv. 271269).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa della inammissibilità (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 5 dicembre 2023.