Attenuanti generiche e recidiva: i criteri della Cassazione
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento essenziale per l’adeguamento della pena al caso concreto, ma la loro concessione non è un automatismo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice può legittimamente negarle qualora la gravità del fatto e i precedenti penali dell’imputato delineino un profilo di pericolosità sociale non compatibile con benefici sanzionatori.
Il caso in esame
La vicenda riguarda un ricorso presentato contro una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la condanna per reati legati agli stupefacenti. L’imputato lamentava un trattamento sanzionatorio eccessivo, dolendosi in particolare del mancato riconoscimento delle circostanze previste dall’art. 62-bis del codice penale e dell’applicazione dell’aggravante della recidiva.
Le motivazioni del diniego delle attenuanti generiche
Secondo la Suprema Corte, il motivo del ricorso è risultato inammissibile poiché si limitava a riproporre censure già ampiamente confutate nei gradi di merito. La Corte di Appello aveva infatti fornito una spiegazione logica e completa per escludere le attenuanti generiche.
In primo luogo, è stata evidenziata un’organizzazione, seppur rudimentale, dell’attività illecita. In secondo luogo, il dato ponderale della sostanza non era indifferente, aggravando l’offensività della condotta. Infine, il comportamento dell’imputato al momento dell’accertamento — caratterizzato dalla fuga e dal mancato rientro presso l’abitazione — è stato interpretato come assenza di qualsivoglia elemento favorevole alla concessione del beneficio.
Le motivazioni
La decisione si fonda sulla corretta applicazione degli articoli 133 e 99 del codice penale. I giudici hanno messo in luce come i precedenti penali specifici dell’imputato fossero significativi di una incrementata capacità a delinquere. Tale valutazione rende coerente l’applicazione della recidiva e giustifica la congruità della pena inflitta. La Cassazione ha rilevato che il ricorrente non ha offerto un reale confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a definire la decisione illogica senza però scalfirne la tenuta giuridica.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La sentenza conferma che, per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, non è sufficiente la mera incensuratezza (qui peraltro assente), ma occorre che emergano elementi positivi tali da giustificare una riduzione della pena, elementi che nel caso di specie sono stati totalmente oscurati dalla gravità della condotta e dalla personalità del reo.
Perché possono essere negate le attenuanti generiche?
Il giudice può negarle se la gravità del reato, il comportamento dell’imputato dopo il fatto o i suoi precedenti penali non giustificano una riduzione della pena.
In che modo la fuga dell’imputato influisce sulla pena?
La fuga viene valutata negativamente dal giudice come assenza di ravvedimento o di collaborazione, precludendo spesso l’accesso a benefici sanzionatori.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la fine del processo con la conferma della condanna precedente e l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49606 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49606 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono cumulativamente vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, alla manca concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla recidiva risultano riproduttiv identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello la cui decisione viene apoditticamente criticata in questa sede senza un reale confronto con il suo contenuto, taccia di illogicità ed incoerenza in realtà insussistente; che, infatti, la Corte di appello ha spi ragioni che hanno portato ad escludere il riconoscimento delle circostanze generiche in ragione dell’apprezzata organizzazione rudimentale (affermazione per nulla illogica in ragione del fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 contestata) e del comunque non indifferente dato ponderale, al contempo rappresentando l’assenza di qualsivoglia elemento favorevole (fuga del ricorrente e mancato rientro in casa all’atto dell’accertamento), confutando ogni elemento in maniera logica e completa; in ordine alla ritenuta recidiva son stati messi in luce gli specifici precedenti penali significativi della incrementata cap delinquere; alla luce delle pregresse valutazioni è stata ritenuta congrua la pena co determinata previo vaglio dei requisiti di cui all’art. 133 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023.