Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7191 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7191 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 04/06/2001
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da NOME COGNOME ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione pluriaggravato.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione alla richiesta di derubricazione del delitto ascritto all’imputata nella ipotesi del tentativo; 2. Erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione alla richiesta di esclusione dell’aggravante contestata di cui all’art 112 cod. pen.; 3. Violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare prospettazioni in contrasto con i principi ermeneutici stabiliti in questa sede. La Corte di merito, nel ripercorrere le risultanze in atti, ha dato puntualmente conto della correttezza della qualificazione giuridica di cui alla contestazione, avendo la ricorrente conseguito il possesso delle cose sottratte, peraltro solo in parte recuperate (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134 – 01:”Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l’autonoma disponibilità dell’agente”);
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i rilievi riguardati la insussistenza dell’aggravante delle più persone riunite sono destituiti di fondamento, avendo la Corte territoriale offerto sul punto ampia giustificazione, basata su corretti criteri d’inferenza.
Considerato che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argonnentativo anche in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i Giudici di merito illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta di ribadire il diniego delle circostanze attenuanti generiche, per l’assenza di positivi elementi di valutazione in favore dell’imputata e per la gravità del fatto.
Ritenuto che la motivazione risulta immune da censure e rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv 270986 – 01:”Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato”).
Deve anche rimarcarsi come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2Q25
Il Consigliere estensore NOME COGNOME