Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48691 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48691 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata.
Rilevato che i ricorsi, entrambi riguardanti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati;
Considerato, infatti, che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fin della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016′ COGNOME Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, Rv. 259899);
Rilevato che a tale principio la Corte di appello di Torino si è attenuta, avendo negato il beneficio ad entrambi gli imputati dando rilievo, in modo coerente, alla circostanza che non avevano giustificato l’inosservanza dell’ordine prefettizio di espulsione, che non avevano intenzione di farlo vivendo stabilmente in Milano, che la loro inosservanza era stata reiterata, che l’ COGNOME annoverava numerosi precedenti penali e che la incensuratezza dell’C:isiac non consentiva, di per sé sola, la concessione delle invocate attenuanti generiche come previsto dalla legge;
Considerato che i ricorrenti, pur lamentando il vizio di motivazione, suggeriscono una (inammissibile) lettura alternativa degli elementi processuali;
Ritenuto che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione dei ricorsi (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiari inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 novembre 2023.