Attenuanti generiche: quando il giudice può negarle
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più dibattuti nelle aule di giustizia penale. Queste circostanze, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, permettono al giudice di adeguare la pena al caso concreto, considerando elementi non espressamente tipizzati dalla legge. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e richiede una valutazione discrezionale che deve essere adeguatamente motivata.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sui limiti dell’obbligo di motivazione in capo al giudice di merito quando decide di non concedere tali benefici. Il caso riguardava un imputato che aveva impugnato la sentenza d’appello lamentando proprio il mancato riconoscimento della diminuente.
Cosa sono le attenuanti generiche
Le attenuanti generiche sono strumenti di individualizzazione della pena. Esse consentono di valorizzare aspetti del reato o della personalità del reo che suggeriscono una minore colpevolezza. Spesso la difesa punta su elementi come l’incensuratezza, il comportamento processuale o le condizioni di vita del soggetto. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il giudice non abbia l’obbligo di premiare ogni condotta ordinaria, ma debba riscontrare elementi di eccezionale positività.
Il diniego delle attenuanti generiche in Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: per negare le attenuanti generiche, il giudice non deve confutare uno per uno tutti gli argomenti proposti dalla difesa. Non è necessario un elenco esaustivo di ogni fattore favorevole o sfavorevole presente negli atti di causa. La decisione è considerata legittima se la motivazione si sofferma su elementi negativi ritenuti prevalenti e decisivi, tali da assorbire ogni altra considerazione di segno opposto.
Nel caso analizzato, i giudici di merito avevano correttamente individuato fattori ostativi che rendevano superflua l’analisi di eventuali elementi positivi, portando così alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato dall’imputato.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del sindacato di legittimità. La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare che il percorso logico seguito sia coerente e rispettoso della legge. Se il giudice di merito indica con chiarezza quali elementi negativi (come la gravità del fatto o i precedenti) impediscono la concessione del beneficio, la motivazione è da considerarsi congrua. L’assenza di elementi positivi di rilievo è di per sé una motivazione sufficiente a giustificare il diniego, senza che ciò costituisca un vizio della sentenza.
Le conclusioni
Le conclusioni che si traggono da questo provvedimento evidenziano l’importanza di una strategia difensiva mirata. Non è sufficiente invocare genericamente le attenuanti generiche, ma occorre fornire al giudice elementi concreti e distintivi che possano superare la valutazione degli aspetti negativi del reato. Per l’imputato, l’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, sottolineando il rischio di presentare impugnazioni prive di fondamento giuridico solido.
Il giudice deve rispondere a ogni richiesta della difesa sulle attenuanti?
No, il giudice non deve analizzare ogni singolo elemento favorevole se ritiene che vi siano fattori negativi decisivi o se mancano elementi positivi rilevanti.
Cosa rischia chi presenta un ricorso manifestamente infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma verso la Cassa delle ammende.
Basta essere incensurati per ottenere le attenuanti generiche?
No, l’incensuratezza da sola non garantisce il diritto alle attenuanti, poiché il giudice valuta complessivamente la gravità del reato e la personalità del reo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48404 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48404 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento del attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza d legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli d dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella spec veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.