Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5141 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5141 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato in Romania il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato in Romania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità dei
ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 18 marzo 2025, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trieste il 25 gennaio 2025 nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., e 12, commi 3bis , d.lgs 286 del 1998.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi.
2.1. AVV_NOTAIO per NOME COGNOME.
2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dello stato di incensuratezza, della giovane età dello stesso al momento dei fatti e del ruolo marginale ricoperto.
2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. con riferimento alla quantificazione della pena evidenziando che il giudice di merito avrebbe utilizzato il medesimo argomento, la non marginalità della condotta posta in essere, sia per negare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche che per giustificare la determinazione della pena in concreto.
2.2. AVV_NOTAIO per NOME COGNOME.
2.2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta individuazione del ricorrente nel ‘NOMENOME che avrebbe concorso nella commissione del reato. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito sarebbe errata e ciò in considerazione della inattendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità NOME COGNOME,
che si Ł dimostrato reticente e ha anche reso dichiarazioni difformi quanto all’identità di ‘NOME‘, e della scarsa consistenza degli altri elementi: le dichiarazioni dei trasportati, che fanno riferimento a una persona conosciuta al centro immigrati; i contatti intervenuti durante il viaggio, che sarebbero neutri; il contenuto delle conversazioni intercettate, che al piø indicherebbero un generico coinvolgimento dell’imputato ma nulla di direttamente riferibile al fatto contestato.
2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62bis cod. pen. nella parte in cui il mancato riconoscimento delle circostanze generiche Ł fondato sulla sola ‘ assenza di elementi positivi suscettibili di valutazione ‘.
In data 20 novembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 28 novembre 2025 Ł pervenuta in cancelleria una memoria di replica con la quale l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, ribaditi e approfonditi gli argomenti esposti nell’atto di ricorso, insiste per l’accoglimento dell’impugnazione e chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME
2.1. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in ordine alla quantificazione della pena.
Le doglianze sono infondate.
La Corte territoriale, infatti, con motivazione che integra quella del giudice di primo grado, ha fatto, con riferimento alla misura della pena inflitta all’imputato, buon governo della legge penale e ha dato sufficiente conto dei criteri e delle ragioni che hanno complessivamente guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. riconosciuto al giudie di merito. Ciò coerentemente evidenziando, anche quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il ruolo attivo svolto dal ricorrente contattando e consegnando l’autovettura per il trasporto, mettendo in contatto il basista ungherese e monitorando telefonicamente il viaggio, nonchØ avendo un filo diretto con l’organizzatore della tratta Ungheria-Italia, tanto da recarsi a Budapest anche dopo l’arresto di NOME.
Le censure mosse a tale percorso argomentativo che risulta lineare sono prive di consistenza e sono, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01).
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62bis cod. pen., d’altro canto, Ł oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchØ la stessa motivazione, purchØ congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, RV. 259899 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, RV. 248244 – 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/ 2008, COGNOME, RV 242419 – 01).
Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli
limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME.
3.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta individuazione del ricorrente nel ‘NOMENOME che avrebbe concorso nella commissione del reato.
La doglianza Ł infondata.
La Corte territoriale ha fornito un’adeguata e coerente risposta alle censure esposte dalla difesa nell’atto di appello e ha indicato le ragioni sulle quali si fonda la conferma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado.
La motivazione della sentenza impugnata, infatti, con il riferimento alle prime dichiarazioni rese da NOME, a quanto raccontato da NOME COGNOME e, soprattutto, evidenziando gli elementi dai quali emerge che il ricorrente era uno dei soggetti che hanno preso parte all’organizzazione del viaggio, risulta coerente e logica
Ciò considerato che le circostanze riportate a pagina 6, come i contatti telefonici intercorsi il giorno del viaggio e fino all’arresto alla frontiera italiana tra il ricorrente e il passeur, il contenuto delle conversazioni intercorse con NOME dopo l’arresto di NOME, nonchØ le intercettazioni, dalle quali risulta che NOME Ł proprio l’autista di cui si avvaleva normalmente NOME COGNOME per il trasporto dei migranti (cfr. pag 7, conv. rit. 175/2015 del 20/4/2015) e, pure, i riferimenti specifici all’autovettura, risultano significativi quanto al ruolo svolto dal medesimo e rendono prive di effettiva consistenza le censure esposte dalla difesa, ora soltanto reiterate.
3.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 62bis cod. pen.
La doglianza Ł infondata.
La Corte territoriale, anche con riferimento a NOME COGNOME, ha dato atto di avere fatto buon governo della legge penale e ha sufficientemente illustrato le ragioni sulle quali ha correttamente fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche anche con il solo riferimento alla mancanza di elementi positivi. Ciò considerato, come in precedenza evidenziato sub 2.2., che la sussistenza o meno delle circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 62bis cod. pen Ł oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione per cui motivazione, purchØ congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, RV. 259899 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, RV. 248244 – 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/ 2008, COGNOME, RV 242419 – 01).
4. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 11/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME