Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10376 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10376 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SCILLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME (che ha ribadito le ragioni dell’impugnazione co memoria) e di NOME NOME;
rilevato che il primo motivo contesta la mancata concessione dell’attenuante prevista dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024, instando una rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi prova estranea a competenze assegnate al Giudice di legittimità; contrariamente a quanto dedotto con motivazione che non si presta a censure, la Corte di appello ha rilevato ch reato era stato compiuto con modalità particolarmente violente, il che ostava a concessione dell’invocato beneficio (pag.4 della sentenza impugnata);
rilevato che sono reiterative – e dunque aspecifiche – le ulteriori doglianz proposte nell’interesse del NOME inerenti l’esclusione dell’aggravante di cui a 628, comma 3, n. 3 -bis cod. pen., che che la Corte di appello ha motivatamente ritenuto sussistente, rilevando, con motivazione logica ed aderente alle emergen processuali, che il luogo di consumazione del reato ostacolasse la privata dif (pag. 5 della sentenza impugnata);
osservato che il primo motivo del ricorso del COGNOME, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità pe ricettazione è inammissibile in quanto fondato su censure già proposte in appel e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, senza alcun confro specifico con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata (pag. 5);
rilevato che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge con riferimento mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, coerente con il principio secondo non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concess delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevo sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattes superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con l condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
l)
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa del ammende.
Così deciso, 03/02/2025