Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8475 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8475 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte non avrebbe riscontrato la riconducibilità della condotta dell’imputato alle precarie condizioni sociali in cui lo stesso vive non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244); e alla luce, del resto, della motivazione offerta dalla Corte di appello, che ha motivato il diniego con riferimento ai numerosissimi precedenti penali per violazione della disciplina sugli stupefacenti, furto, e rapina, che connotano la personalità del ricorrente in modo negativo quale soggetto abitualmente dedito al crimine, e con riferimento all’assenza di differenti elementi positivi eventualmente valutabili; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che sarebbe stata fondata su una valutazione limitata alla sussistenza dei precedenti penali senza considerare la sussistenza di ulteriori elementi quali le disagiate condizioni di vita del ricorrente manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata ha richiamato l’elevatissimo numero di precedenti penali per violazione della disciplina sugli stupefacenti, furto, e rapina, che di per sé escludono la possibilità di accesso al beneficio genericamente invocato (art. 164 comma 2 n. 1 e ult. co . cod. pen.);
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.