Attenuanti generiche: il diniego è legittimo senza elementi positivi
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice penale per adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Con l’ordinanza n. 48157 del 2023, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il diniego delle attenuanti è legittimo quando mancano elementi di segno positivo, anche se l’imputato presenta alcuni aspetti apparentemente favorevoli. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I fatti del caso
Il caso riguarda un ricorso presentato da un uomo condannato dalla Corte d’Appello di Trieste. L’imputato si doleva del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che il giudice di secondo grado non avesse considerato adeguatamente alcuni elementi a suo favore. In particolare, egli evidenziava di aver commesso in precedenza ‘soltanto’ due reati in Italia, di avere in corso una procedura per l’affidamento in prova, di aver ottenuto un codice fiscale e di essere coniugato con una persona che disponeva di un appartamento nel nostro Paese.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto tali argomentazioni, sottolineando un fatto di notevole gravità: l’imputato aveva commesso un nuovo reato appena dieci giorni prima che gli venisse notificato un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Questo elemento è stato ritenuto decisivo per considerare il soggetto non meritevole del beneficio.
La decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno chiarito che i motivi presentati dal ricorrente non erano consentiti in sede di legittimità, in quanto tendevano a una rivalutazione del merito dei fatti, preclusa alla Suprema Corte.
L’analisi dei motivi del ricorso
La Corte ha specificato che la pronuncia impugnata era chiara e logica nel spiegare perché l’imputato non fosse stato ritenuto meritevole delle attenuanti. Gli elementi portati a sostegno della richiesta (i pochi precedenti, l’affidamento in prova, il codice fiscale, il matrimonio) sono stati correttamente giudicati inidonei o insufficienti a fondare la concessione del beneficio. La Cassazione ha sottolineato come tali circostanze non fossero illogicamente state ritenute non abbastanza ‘positive’ da controbilanciare la gravità della condotta complessiva dell’imputato.
Le motivazioni della Corte
Il fulcro della motivazione risiede in un principio consolidato in giurisprudenza. La Corte ha richiamato un suo precedente (Sentenza n. 32872/2022) per affermare che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice anche solo con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. In altre parole, non è necessario che sussistano elementi negativi specifici per negare il beneficio; è sufficiente che non emergano elementi positivi di particolare rilievo che possano giustificare una riduzione della pena. La valutazione del giudice di merito, se non manifestamente illogica, è insindacabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che la concessione delle attenuanti generiche non è un automatismo. La presenza di alcuni elementi favorevoli, come un legame familiare o un tentativo di regolarizzazione amministrativa, non obbliga il giudice a ridurre la pena. La valutazione deve essere complessiva e tenere conto di tutti gli aspetti della vicenda e della personalità dell’imputato. La commissione di un nuovo reato, specialmente in un momento delicato come quello a ridosso di un provvedimento di allontanamento, può essere legittimamente interpretata come un indicatore di non meritevolezza che annulla il peso di eventuali fattori positivi. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Avere alcuni elementi favorevoli (come legami familiari o un codice fiscale) garantisce l’ottenimento delle attenuanti generiche?
No, secondo questa ordinanza, la presenza di alcuni elementi favorevoli non è sufficiente. Il giudice deve compiere una valutazione complessiva e può legittimamente negare le attenuanti se ritiene che tali elementi non siano abbastanza significativi da giustificare una riduzione della pena, specialmente a fronte di elementi negativi come la commissione di nuovi reati.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve trovare per forza elementi negativi?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche solo con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Non è necessario dimostrare l’esistenza di specifici fattori negativi, essendo sufficiente che non emergano elementi di particolare valore positivo.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione. La decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48157 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48157 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME impugna il provvedimento indicato nell’intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentii:i dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che dalla pronuncia impugnata si comprende perché il soggetto non sia stato ritenuto meritevole delle attenuanti generiche, e si evidenzia che lo stesso ha commesso un reato solo dieci giorni prima della notifica dell’ordine di allontanamento; il ricorso censura questa motivazione evidenziando degli elementi asseritamente a favore del ricorrente (aver commesso in precedenza “soltanto” due reati in Italia; aver in corso una procedura per la concessione di un affidamento in prova; aver ottenuto il codice fiscale; essere coniugato con persona che dispone di un appartamento in Italia), che non illogicamente sono stati ritenuti inidonei o insufficienti a fondare la concessione del beneficio, atteso che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr., da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.