Attenuanti generiche: la sola incensuratezza non basta
La concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico per l’imputato, neanche in presenza di una fedina penale pulita. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato condannato per falso e truffa. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per i reati di falso in atto pubblico commesso dal privato e truffa, aggravati e continuati. La Corte d’Appello, pur dichiarando la prescrizione per alcuni reati minori, aveva confermato la condanna nel merito, semplicemente rideterminando la pena.
L’imputato ha quindi deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a due motivi principali: il primo contestava il mancato accoglimento della richiesta di una perizia grafologica, il secondo lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo delle attenuanti generiche
Il ricorrente ha cercato di invalidare la decisione della Corte d’Appello su due fronti:
1. La perizia grafologica: La difesa sosteneva che un’analisi della scrittura avrebbe potuto portare a una riqualificazione del reato in una fattispecie meno grave, come l’uso di atto falso.
2. Le attenuanti generiche: Si contestava la decisione del giudice di non applicare le circostanze attenuanti, ritenendo che la motivazione fosse illogica e incompleta.
La questione centrale, tuttavia, verte sulla discrezionalità del giudice nel concedere le attenuanti generiche. Queste circostanze, non tipizzate dal legislatore, permettono al giudice di adeguare la pena alla specifica gravità del fatto e alla personalità dell’imputato, ma la loro applicazione non è mai scontata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Le motivazioni della Corte sono state chiare e nette su entrambi i punti.
Per quanto riguarda la perizia grafologica, i giudici hanno stabilito che la Corte d’Appello aveva logicamente motivato la non necessarietà dell’accertamento. Sulla base dei fatti e del contesto, la scrittura era pacificamente attribuibile all’imputato. Pertanto, la richiesta della difesa si risolveva in una domanda di riesame del merito dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.
Sul punto cruciale delle attenuanti generiche, la Cassazione ha confermato la correttezza della decisione del giudice di merito. La Corte ha ribadito un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti, il giudice non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva sottolineato come la sola “incensuratezza” (l’assenza di precedenti penali) fosse un dato positivo insufficiente. Inoltre, aveva evidenziato un comportamento processuale non collaborativo da parte dell’imputato, elemento che ha pesato negativamente nella valutazione complessiva. La motivazione è stata quindi ritenuta esente da vizi logici e pienamente legittima.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. Emerge chiaramente che la fedina penale pulita, sebbene sia un elemento positivo, non costituisce di per sé un titolo per ottenere automaticamente una riduzione di pena. Il comportamento processuale dell’imputato, come la sua eventuale collaborazione, gioca un ruolo cruciale e può orientare la decisione del giudice in senso sfavorevole. Questa pronuncia serve da monito: la concessione delle attenuanti è il risultato di una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e delle circostanze del reato, e non un mero automatismo legato a singoli elementi favorevoli.
Un imputato con la fedina penale pulita ha sempre diritto alle attenuanti generiche?
No. Secondo questa ordinanza, la mera incensuratezza può essere ritenuta dal giudice un elemento insufficiente per la concessione delle attenuanti generiche, specialmente se non accompagnata da altri fattori positivi come un comportamento processuale collaborativo.
Il giudice deve considerare tutti gli argomenti della difesa quando nega le attenuanti generiche?
No. La Corte ha ribadito che il giudice, nel motivare il diniego, non è obbligato a considerare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che basi la sua decisione su quelli ritenuti decisivi per il giudizio.
Perché il ricorso sulla mancata perizia grafologica è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché la richiesta di una perizia mirava a una nuova valutazione dei fatti (l’attribuzione della scrittura all’imputato), attività che non è permessa in sede di legittimità, dove la Corte di Cassazione può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge e non riesaminare le prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47591 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47591 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati e continuati di falso del privato in atto pubblico e truffa, contestualmente dichiarando non doversi procedere per gli ulteriori reati allo stesso contestati per intervenuta prescrizione e rideterminando la pena inflittagli; letti e valutati i motivi aggiunti proposti d ricorrente in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di esperimento di perizia grafologica, volto ad un’eventuale riqualificazione del fatto contestato nel meno grave reato di uso di atto falso, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale – con motivazione esente da vizi logici – ha dato atto della non necessarietà dell’accertamento richiesto in quanto, stanti i fatti di causa e il contesto nel quale la vicenda si inserisce, ha ritenuto la scrittura in oggetto pacificamente attribuibile all’imputato. La censura, pertanto, si risolve in inammissibili argomenti in fatto, riservati alla valutazione del giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità;
Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 15 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Nella specie, il giudice ha sottolineato l’insufficienza del dato positivo della mera incensuratezza e ha mostrato di non condividere le osservazioni del ricorrente circa il buon comportamento processuale, poiché non si è osservata alcuna sua forma di collaborazione nel corso del dibattimento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
4.1. Viste le conclusioni della difesa delle parti civili, che hanno dato conto delle ragioni sulla base delle quali il ricorso dell’imputato dovrebbe essere dichiarato inammissibile, concludendo anche per la rifusione delle spese sostenute nel giudizio e considerato che, anche per la presenza di due parti civili difese dal medesimo difensore, deve indicarsi la misura di 2500 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi ero 2.500, oltre accessori di legge.
Così deciso il 18/10/2023