Attenuanti generiche: la fedina penale pulita non basta
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione del giudice per personalizzare la pena e adeguarla alla specifica situazione del reo. Tuttavia, il loro riconoscimento non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’assenza di precedenti penali, pur essendo un dato positivo, non è di per sé sufficiente a giustificare una riduzione della pena. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso in Esame
Il caso riguarda un soggetto condannato dalla Corte d’Appello per reati legati agli stupefacenti. La difesa aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando due principali violazioni: in primo luogo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, motivato a suo dire in modo insufficiente; in secondo luogo, la contestazione di due distinti reati anziché di un’unica fattispecie criminosa, in violazione della disciplina sul reato continuato.
L’imputato sosteneva che la sua personalità non presentava elementi negativi e che, pertanto, avrebbe meritato un trattamento sanzionatorio più mite. La Corte Suprema, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti cruciali su entrambi i punti sollevati.
La Decisione della Corte sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, ribadendo un orientamento consolidato. L’applicazione delle attenuanti generiche non è una conseguenza automatica dell’assenza di elementi negativi che connotano la personalità del soggetto. Al contrario, essa richiede la presenza di elementi di segno positivo, che devono essere concretamente individuati e valutati dal giudice.
Le motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra “assenza di negatività” e “presenza di positività”. La Corte ha spiegato che il solo stato di incensuratezza dell’imputato non costituisce un elemento positivo tale da imporre la concessione delle attenuanti. Il giudice di merito aveva correttamente rilevato che, nel caso specifico, mancavano elementi concreti dai quali desumere una positiva evoluzione della personalità del reo o altre circostanze meritevoli di una valutazione favorevole. La concessione delle attenuanti è una facoltà discrezionale del giudice, che deve essere esercitata sulla base di una valutazione complessiva e non sulla semplice assenza di precedenti.
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, la Corte ha osservato che la condotta dell’imputato aveva ad oggetto sostanze stupefacenti di diversa tipologia. Questa circostanza configura correttamente due distinti reati. Tuttavia, essendo le azioni commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, esse sono state correttamente unificate sotto il vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 81 del codice penale. Non si trattava, quindi, di un unico reato, ma di due reati avvinti dalla continuazione, con conseguente applicazione del relativo trattamento sanzionatorio.
Le conclusioni
Questa pronuncia rafforza due principi giuridici di notevole importanza pratica. In primo luogo, chiarisce che per ottenere le attenuanti generiche è necessario che la difesa fornisca al giudice elementi concreti e positivi (come un comportamento processuale collaborativo, un’effettiva resipiscenza, un percorso di reinserimento sociale, etc.), non potendo fare affidamento unicamente sulla fedina penale pulita. In secondo luogo, conferma che la detenzione o lo spaccio di sostanze stupefacenti di diversa natura integra una pluralità di reati, sebbene unificabili nel contesto del reato continuato, con importanti riflessi sulla determinazione della pena finale.
Avere la fedina penale pulita dà diritto alle attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, lo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche. È necessaria la presenza di elementi di segno positivo che il giudice deve valutare nel complesso.
Perché il possesso di due tipi di droga diversi è stato considerato come due reati?
La Corte ha stabilito che la condotta avente ad oggetto sostanze stupefacenti di diversa tipologia integra due distinti reati. Tali reati sono stati poi considerati uniti dal vincolo della continuazione, in quanto commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ma non costituiscono un unico reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito i motivi del ricorso, ritenendoli manifestamente infondati o privi dei requisiti di legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7304 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7304 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PUTIGNANO il 11/07/1987
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, lo ha condannato al pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt.73, commi 1 e 4, d.P.R.309/ deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordi al diniego delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo, lamenta violazione dell’art. cod. pen., trattandosi di un unico reato.
Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche(può essere/ legittimamente motivato dal giudice in quanto l’applicazione delle circostanze attenuant generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti l personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 – 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha rilevato l’assenza di elementi positivi, e ritenuto insufficiente lo stato di incensurat
In ordine alla seconda doglianza, il giudice a quo ha rilevato che la condotta aveva ad oggetto sostanze stupefacenti di tipologiaVdiverse, configurandosi due distinti reati avvinti vincolo della medesimezza del disegno criminoso.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale