Attenuanti Generiche: La Cassazione Semplifica la Motivazione del Giudice
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, quali sono gli obblighi del giudice quando decide di non concederle? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fa luce su questo punto, confermando un orientamento giurisprudenziale che semplifica notevolmente l’onere motivazionale del magistrato.
Il caso: un ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche
Il caso in esame trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava proprio il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la corte di merito non aveva adeguatamente valutato tutti gli elementi favorevoli all’imputato che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena. Il ricorso mirava quindi a ottenere una rivalutazione della decisione, sostenendo una violazione di legge e un vizio di motivazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo ‘manifestamente infondato’. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che il ricorso non aveva i presupposti per essere discusso. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i ricorsi inammissibili.
Le motivazioni: i principi sul diniego delle attenuanti generiche
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: per motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti.
È invece sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che considera decisivi per la sua valutazione. In altre parole, la motivazione può legittimamente basarsi sulla valorizzazione degli aspetti negativi o, al contrario, sulla semplice assenza di elementi positivi di particolare rilievo che possano giustificare una mitigazione della pena. Una volta che il giudice ha esposto le ragioni decisive per il diniego, tutti gli altri argomenti portati dalla difesa si considerano implicitamente disattesi o superati. Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello impugnata conteneva già una motivazione adeguata su questo punto.
Conclusioni: le implicazioni pratiche
Questa ordinanza conferma un approccio pragmatico della giurisprudenza, volto a non appesantire eccessivamente l’obbligo di motivazione del giudice. Le implicazioni sono significative:
1. Per i giudici: Viene confermata un’ampia discrezionalità nella valutazione delle circostanze del caso. La motivazione del diniego delle attenuanti può essere sintetica, purché si concentri sugli elementi ritenuti cruciali.
2. Per la difesa: Diventa ancora più importante presentare argomenti non solo numerosi, ma soprattutto forti e decisivi, capaci di incidere in modo significativo sulla valutazione complessiva del giudice, al punto da non poter essere implicitamente superati.
3. Per l’imputato: La presentazione di un ricorso in Cassazione basato unicamente su questo motivo, se non supportato da un vizio di motivazione palese e macroscopico, rischia seriamente di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve confutare ogni argomento favorevole presentato dalla difesa?
No, secondo l’ordinanza, non è necessario. Il giudice può limitarsi a motivare la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, superando così implicitamente tutti gli altri.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che le ragioni presentate nel ricorso appaiono chiaramente, e senza necessità di approfondimento, non idonee a mettere in discussione la decisione impugnata, sulla base di principi di diritto consolidati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44994 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44994 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN FELICE A CANCELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio d motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle predet attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o nonché all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da valutazione (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023
Il Consigli e es nsore
Il Presi ente