Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44453 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44453 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 27 novembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro mille di multa, coi benefici di legge, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il COGNOME ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo tre motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione con riferimento all’individuazione dell’imputato.
2.2. Vizio di motivazione in ordine all’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.3. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, va rilevato che la Corte territoriale, con motivazione congrua ed adeguata, ha ritenuto corretta l’identificazione del COGNOME, in quanto gli organi di P.G. che lo avevano monitorato durante le operazioni di osservazione avevano descritto dettagliatamente il suo abbigliamento; ha poi dato atto della circostanza che uno degli acquirenti dello stupefacente lo aveva riconosciuto con certezza dopo aver visionato un album fotografico formato dai CC e lo aveva identificato per tale “NOME“, lo pseudonimo utilizzato per chiamarlo all’interno della zona di spaccio.
Lo stupefacente contenuto nel sacchetto di cellophane si trovava nel luogo in cui era gestita l’attività di spaccio, per cui la Corte distrettuale lo ha logicamente ricondotto al gruppo di spacciatori in questione.
Da tali elementi di conoscenza, con motivazioni prive di aporie logiche, il giudice del merito perviene alle conclusioni del coinvolgimento del COGNOME nell’attività di spaccio e alla riferibilità a lui della droga reperita dalle forze dell’ordine.
In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altr disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, con motivazione lineare e coerente, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell’assenza di elementi valutabili in favore dell’imputato e – nel rispetto dei consolidati orientamenti di questa Corte – ha escluso ogni rilevanza allo svolgimento di attività lavorativa lecita da parte del NOME e alla scelta di chiedere il giudizio abbreviato.
5. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia · valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
La pena è stata irrogata in misura prossima al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un’argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contrario, nella fattispecie, l’entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alla diversa tipologia delle sostanze oggetto di cessione e
alle modalità dell’azione indicative dell’inserimento del NOME in un contesto di spaccio.
Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
Il ricorrente si limita ad indicare alcuni elementi a sé favorevoli, ma ritenuti correttamente dalla Corte distrettuale irrilevanti ai fini dell’irrogazione di una pena più mite.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.