Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Motivazione del Giudice
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, quali sono i criteri che il giudice deve seguire nel motivare la loro concessione o, come nel caso in esame, il loro diniego? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante delucidazione su questo tema, confermando un principio consolidato in giurisprudenza.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato lamentava un unico vizio nella decisione dei giudici di secondo grado: una motivazione carente in merito alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente considerato tutti gli elementi a favore del proprio assistito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. La decisione si fonda su un principio di diritto ormai consolidato, che definisce i contorni dell’obbligo di motivazione del giudice di merito quando si pronuncia sulle attenuanti generiche.
Il Principio sul Diniego delle Attenuanti Generiche
I giudici di legittimità hanno ribadito che, per negare la concessione delle attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in esame, uno per uno, tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti processuali. La motivazione è da considerarsi adeguata e sufficiente quando il giudice:
1. Fa riferimento agli elementi ritenuti decisivi o più rilevanti per la sua valutazione.
2. Evidenzia l’assenza di elementi positivi di particolare rilievo.
Una volta effettuata questa valutazione, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente disattesi o superati dal giudizio complessivo espresso dal giudice.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello di Firenze fosse pienamente conforme a questo principio. La decisione impugnata era, secondo gli Ermellini, esente da vizi di illogicità e coerente con la giurisprudenza consolidata. I giudici d’appello avevano, infatti, fondato il loro diniego su elementi specifici (richiamati nelle pagine 3 e 4 della loro sentenza), ritenendoli sufficienti a giustificare la mancata concessione del beneficio. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato, non essendo idoneo a scalfire la logicità e la correttezza giuridica della decisione di secondo grado.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, conferma che l’onere di motivazione del giudice in materia di attenuanti generiche non è illimitato. Il giudice ha un potere discrezionale che, seppur da esercitare con una motivazione logica e congrua, non lo obbliga a una disamina analitica di ogni singolo dettaglio processuale. In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a sottolineare come i ricorsi basati su motivi palesemente infondati abbiano conseguenze economiche negative per chi li propone.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare ogni singolo elemento a favore dell’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione, non è necessario. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e all’assenza di fattori positivi.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato ‘manifestamente infondato’?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era l’unico motivo di ricorso presentato in questo caso?
L’unico motivo di ricorso era il vizio di motivazione della sentenza d’appello in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44420 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44420 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Georgia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte d’appello di Firenze
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte di una motivazione esente da evidenti illogicità e conforme al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o rilevanti nonché all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.