Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il Diniego Basato sulla Capacità Criminale
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti della discrezionalità del giudice, sottolineando come la valutazione della capacità criminale e dei precedenti penali possa essere sufficiente a giustificarne il diniego.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso analizzato trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente contestava la mancata applicazione di tali circostanze, ritenendo la motivazione della Corte territoriale insufficiente. La questione è quindi giunta all’esame della Corte di Cassazione, chiamata a valutare la legittimità della decisione dei giudici di merito.
La Valutazione delle attenuanti generiche da parte dei Giudici
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Nel farlo, ha ribadito un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti. È invece sufficiente che si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Il Peso dei Precedenti Penali
Nel caso di specie, i giudici di appello avevano posto l’accento su due fattori principali. Il primo era l'”intensa capacità criminale” del ricorrente. Questa valutazione non era astratta, ma fondata concretamente sui precedenti penali dell’imputato, che evidentemente delineavano un profilo di persistente inclinazione a delinquere.
L’Assenza di Elementi Favorevoli
Il secondo fattore decisivo è stato la mancanza di elementi di segno opposto. I giudici non hanno riscontrato alcun comportamento o circostanza positiva tale da poter bilanciare la gravità del quadro indiziario e giustificare una mitigazione della sanzione penale. La combinazione di questi due aspetti ha reso la decisione di negare le attenuanti pienamente giustificata.
La Decisione della Corte di Cassazione e le attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha concluso che la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi di illogicità. I giudici di merito avevano esercitato correttamente il loro potere discrezionale, valorizzando elementi pertinenti e decisivi. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sul principio che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La Corte di Cassazione non ha il compito di rivalutare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici delle istanze precedenti. Il suo ruolo è limitato a verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia coerente, logica e non contraddittoria. In questo caso, la scelta della Corte d’Appello di dare prevalenza alla capacità criminale e all’assenza di elementi positivi è stata ritenuta una valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità, in quanto adeguatamente argomentata.
le conclusioni
Questa ordinanza riafferma la vasta discrezionalità del giudice di merito nella concessione delle attenuanti generiche. Sottolinea come un passato criminale significativo possa costituire, da solo, una ragione sufficiente e legittima per negare il beneficio, specialmente quando non emergono elementi concreti di resipiscenza o di particolare meritevolezza. Per la difesa, ciò implica la necessità non solo di minimizzare gli aspetti negativi, ma soprattutto di fornire prove tangibili e convincenti di elementi favorevoli che possano effettivamente incidere sulla valutazione complessiva della personalità dell’imputato.
Un giudice deve considerare tutti gli elementi a favore e a sfavore di un imputato per negare le attenuanti generiche?
No, non è necessario. La Corte di Cassazione ha stabilito che è sufficiente che il giudice di merito, nel motivare il diniego, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, tralasciando gli altri che, per implicazione, vengono considerati non rilevanti o superati da tale valutazione.
Quali elementi sono stati considerati decisivi in questo caso per negare le attenuanti generiche?
I giudici hanno ritenuto decisivi due elementi: l’intensa capacità criminale del ricorrente, desumibile dai suoi precedenti penali, e la mancanza di elementi favorevoli che potessero giustificare una mitigazione della pena.
Qual è stato l’esito del ricorso e quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43751 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43751 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Rilevato che i due motivi di ricorso, che contestano la mancata applicazione delle ci attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità in presenza di una esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Co cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniecio della conc attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavor dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazion appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l’intensa capacità ricorrente desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla della pena (vedi pagg. 3/4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
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