Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso in Cassazione
Nel processo penale, la determinazione della pena è una fase cruciale che dipende da molti fattori. Tra questi, un ruolo fondamentale è svolto dalle circostanze del reato, che possono aggravarla o attenuarla. Le attenuanti generiche, in particolare, rappresentano uno strumento di flessibilità per il giudice, consentendogli di adeguare la sanzione al caso concreto. Tuttavia, la loro concessione e il loro bilanciamento con le aggravanti sono spesso oggetto di dibattito e di ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 43013/2023) ci offre un’importante lezione sui limiti del sindacato di legittimità in questa materia.
I Fatti del Processo
Il caso analizzato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un uomo condannato in primo grado alla pena di un anno di reclusione per tentato furto aggravato in concorso. La Corte d’Appello di Bologna, investita della questione, aveva parzialmente riformato la sentenza: da un lato, aveva dichiarato estinto per prescrizione un capo d’imputazione minore; dall’altro, aveva rideterminato la pena per il reato principale, riducendola a sei mesi di reclusione.
Nonostante la riduzione di pena, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un unico specifico punto: la gestione delle circostanze del reato.
Il Motivo del Ricorso: Il Diniego di Prevalenza delle Attenuanti Generiche
Il cuore del ricorso verteva sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle circostanze aggravanti contestate. L’imputato sosteneva che il giudice d’appello avesse errato nel giudicarle semplicemente equivalenti, una decisione che, a suo dire, non era supportata da una motivazione adeguata. La difesa chiedeva, in sostanza, un’ulteriore riduzione della pena, ritenendo che gli elementi a favore dell’imputato dovessero avere un peso maggiore rispetto a quelli a suo sfavore.
Il giudizio di comparazione tra circostanze opposte è un potere squisitamente discrezionale del giudice di merito. La legge gli affida il compito di soppesare tutti gli elementi del caso per arrivare a una pena giusta ed equa. Ma fino a che punto questa discrezionalità è insindacabile?
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare e si pongono in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando anche una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 10713 del 2010).
Il principio cardine è il seguente: le decisioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze sfuggono al controllo della Cassazione se non sono il risultato di un ragionamento palesemente illogico o di mero arbitrio. La Corte di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
La Sufficienza della Motivazione e il ruolo delle attenuanti generiche
La Cassazione ha precisato che la motivazione del giudice di merito è da considerarsi ‘sufficiente’ anche quando si limita a ritenere che la soluzione dell’equivalenza (anziché della prevalenza delle attenuanti) sia la più idonea a garantire l’adeguatezza della pena inflitta nel caso concreto. Non è richiesta un’analisi analitica e dettagliata di ogni singolo elemento, ma una giustificazione che dia conto, in modo non contraddittorio, della scelta operata.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello non solo aveva fornito una motivazione logica e sufficiente, ma aveva anche evidenziato un elemento ostativo alla prevalenza delle attenuanti generiche: l’entità del danno procurato al furgone durante il tentativo di furto. Questo elemento di fatto, correttamente valutato dal giudice di merito, ha contribuito a giustificare la decisione di non accordare un peso preponderante alle circostanze favorevoli all’imputato.
Le Conclusioni: Quando la Motivazione del Giudice di Merito è Insindacabile
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è giudice della legge, non del fatto. Il suo compito è assicurare la corretta applicazione delle norme e la logicità delle motivazioni, non riesaminare le prove o le valutazioni discrezionali. La scelta di bilanciare le circostanze attenuanti e aggravanti rientra pienamente in questa sfera di discrezionalità. Un ricorso basato su tale punto ha scarse probabilità di successo, a meno che non si possa dimostrare un vizio logico macroscopico o una totale assenza di motivazione. La decisione, pertanto, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ponendo fine al percorso giudiziario.
È possibile ricorrere in Cassazione per contestare la decisione del giudice di non concedere la prevalenza delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice è inesistente, puramente apparente o manifestamente illogica. La Corte di Cassazione non può riesaminare la scelta discrezionale del giudice di merito se questa è supportata da una motivazione sufficiente.
Quale tipo di motivazione è considerata “sufficiente” per giustificare l’equivalenza tra attenuanti e aggravanti?
Secondo la sentenza, è sufficiente anche la motivazione che si limita a ritenere la soluzione dell’equivalenza come la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto, senza che sia necessario un’analisi dettagliata di ogni singolo elemento.
Quali elementi possono ostacolare la concessione della prevalenza delle attenuanti generiche?
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che anche l’entità del danno materiale (in questo caso, al furgone oggetto del tentato furto) fosse un elemento valido per giustificare il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43013 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43013 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Cor appello di Bologna ha parzialmente riformato – dichiarando il non doversi procedere in reato di cui al capo C perché estinto per intervenuta prescrizione e rideterminando la p in mesi sei di reclusione quanto al capo A – la pronuncia di primo grado che lo aveva c alla pena di anni uno di reclusione per i reati di cui agli artt. 56, 110, 624 e comma 2 cod. Pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo afferisce alla determinazione del trat sanzionatorio, in particolare al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Precisato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte ci implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al si legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio di ragionamento illogico e siano sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare l dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguate irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), laddove nel caso di specie è stato ritenuto ostativo di un giudizio di prevalenza anche l’en procurato al furgone (laddove la pena è stata tra l’altro comunque rimodulata) ;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2023.