Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice di Fronte alla Violenza
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 7561/2025) chiarisce i limiti della discrezionalità del giudice, specialmente in presenza di condotte di particolare gravità.
Il Caso: Tentata Evasione e Ricorso in Cassazione
Il caso esaminato riguarda un individuo condannato in appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e tentata evasione. L’imputato, durante un trasferimento presso una struttura sanitaria per esami medici, aveva posto in essere una condotta violenta nei confronti degli agenti di Polizia Penitenziaria nel tentativo di fuggire.
La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, negando la concessione delle attenuanti generiche. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando proprio tale diniego e sostenendo che la sua situazione personale e di salute dovesse essere valutata più favorevolmente.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche da parte della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo manifestamente infondato. La decisione si basa su un principio consolidato: la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. Questo giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, a condizione che la motivazione sia logica, coerente e non contraddittoria.
La Prevalenza della Condotta Violenta
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato il diniego delle attenuanti. I giudici di merito avevano dato peso preponderante alle modalità della condotta dell’imputato: un’azione violenta finalizzata alla fuga, posta in essere contro gli agenti che lo scortavano. Questa valutazione è stata ritenuta immune da vizi logici.
L’Irrilevanza di Altri Elementi
Le argomentazioni difensive, relative allo stato di salute e alla condizione di detenzione dell’imputato, sono state considerate non sufficienti a giustificare un esito diverso. La Corte ha stabilito che tali elementi non assumevano rilievo in senso favorevole, soprattutto se contrapposti alla gravità del comportamento tenuto.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha ribadito che il giudice del merito, nel decidere sulle attenuanti generiche, deve fare riferimento ai parametri dell’art. 133 del codice penale, che riguardano la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole. La motivazione può essere anche sintetica, purché dia conto degli elementi ritenuti decisivi per la concessione o, come in questo caso, per l’esclusione del beneficio. La Corte d’Appello ha correttamente operato questo bilanciamento, considerando la violenza della condotta come un elemento negativo talmente forte da neutralizzare qualsiasi potenziale elemento favorevole.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma il risultato di una valutazione discrezionale e motivata del giudice. In presenza di reati caratterizzati da violenza e particolare allarme sociale, come la resistenza a pubblico ufficiale e la tentata evasione, è legittimo che il giudice neghi il beneficio, considerando tali condotte come un indicatore negativo prevalente. La decisione rafforza il principio secondo cui la valutazione dei fatti è di competenza esclusiva dei giudici di merito, e la Cassazione interviene solo per correggere errori di diritto o vizi logici palesi nella motivazione.
Quando un giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando ritiene che non vi siano elementi positivi da valorizzare o quando gli elementi negativi, come la gravità della condotta e la violenza usata, siano preponderanti. La sua decisione deve essere basata sui criteri dell’art. 133 del codice penale e deve essere adeguatamente motivata.
La Corte di Cassazione può modificare la decisione di un giudice sulle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non entra nel merito della decisione, che è considerata un “giudizio di fatto”. Il suo controllo è limitato a verificare che la motivazione del giudice non sia illogica, contraddittoria o basata su un’errata applicazione della legge.
Lo stato di salute dell’imputato è una circostanza che impone la concessione delle attenuanti?
No, non automaticamente. Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che le allegazioni sullo stato di salute e di detenzione non fossero elementi rilevanti in senso favorevole, specialmente a fronte della grave e violenta condotta tenuta durante la tentata evasione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7561 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7561 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 26/01/1975
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell’imputato per i reati di resistenza a pubblici ufficiali e tentata evasione – deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. E’ principio pacifico che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01). Nella specie, la Corte di appello, con motivazione non illogica, ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 62 bis cod. pen. in ragione dell’assenza di elementi valorizzabili in senso favorevole (non assumendo rilievo le allegazioni relative allo stato di salute dell’imputato e al suo stato di detenzione) e in considerazione delle modalità della condotta violenta posta in essere nei confronti degli agenti della Polizia penitenziaria che erano intervenuti per impedirgli di fuggire dalla struttura sanitaria ove era stato condotto per alcuni esami medici;
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025