Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2842 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2842 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 99 d.P.R. 115/2002.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: I) Carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; II) Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 99, comma 4, cod. pen.; III) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.
Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e reiterativi di ragioni di doglianza già attentamente vagliati dai giudici di merito.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell’intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva qualificata, avendo la Corte di merito evidenziato l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato, in ragione dei molteplici precedenti dallo stesso annoverati per reati contro il patrimonio, ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna. Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, Marciano’, Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039).
Ritenuto che i rilievi riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono anch’essi palesemente infondati: quanto alla commisurazione della pena, è sufficiente rimarcare come la stessa sia stata determinata nel minimo edittale; quanto alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., la Corte di merito non si è limitata a rilevare l’assenza di positivi elementi di valutazione, come lamentato nel ricorso, avendo posto in evidenza nel corpo della motivazione la negativa personalità dell’imputato e la gravità del fatto.
Considerato che, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
– Il Presidente