Attenuanti Generiche: Non Basta Essere Incensurati per Ottenere lo Sconto di Pena
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di concessione delle attenuanti generiche: l’assenza di elementi negativi a carico dell’imputato, come una fedina penale pulita, non è di per sé sufficiente per ottenere una riduzione della pena. Il giudice, infatti, deve riscontrare la presenza di elementi positivi concreti che giustifichino tale beneficio. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I fatti del processo
Due soggetti, condannati in Corte d’Appello per il reato di truffa legato alla compravendita di un camper, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La loro difesa si basava su due argomenti principali: la richiesta di estinzione del reato per avvenuta condotta riparatoria e la contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
I motivi del ricorso: tra riparazione del danno e attenuanti generiche
I ricorrenti sostenevano che la condotta riparatoria, consistente nel versamento di un acconto alla persona offesa, dovesse essere sufficiente per estinguere il reato ai sensi dell’art. 162-ter del codice penale. Inoltre, lamentavano che la Corte d’Appello avesse negato le attenuanti generiche senza un’adeguata motivazione, violando l’art. 62-bis del codice penale.
La decisione della Corte di Cassazione e le motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i motivi di ricorso manifestamente infondati, rigettando le richieste e rendendo definitiva la condanna. Le motivazioni offrono chiarimenti cruciali su entrambi i punti sollevati.
Sulla condotta riparatoria: un risarcimento parziale non basta
La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano correttamente evidenziato come la condotta riparatoria non fosse stata provata in modo adeguato. La persona offesa, infatti, aveva dichiarato di aver sostenuto spese per la riparazione del camper ben superiori all’acconto ricevuto. Per l’estinzione del reato, la riparazione del danno deve essere integrale e non meramente simbolica o parziale.
Il diniego delle attenuanti generiche e la necessità di elementi positivi
Il punto centrale della pronuncia riguarda le attenuanti generiche. La Corte ha ribadito il suo orientamento consolidato: la concessione di questo beneficio non è un diritto che scaturisce automaticamente dall’assenza di elementi negativi (come precedenti penali) a carico dell’imputato. Al contrario, è una valutazione discrezionale del giudice di merito che richiede la presenza di elementi di segno positivo, meritevoli di essere valorizzati.
L’assenza di tali elementi positivi, come una particolare condotta processuale collaborativa o un sincero pentimento, legittima pienamente il diniego delle attenuanti. Il giudice non è tenuto a concederle solo perché l’imputato non ha altri ‘demeriti’ oltre al reato per cui è a processo. La decisione della Corte d’Appello, che aveva motivato il diniego proprio sull’assenza di elementi positivamente valutabili, è stata quindi ritenuta corretta e immune da vizi.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida un importante principio di diritto: le attenuanti generiche non sono un automatismo, ma una concessione che deve essere meritata. Per sperare in uno sconto di pena, non è sufficiente presentarsi in giudizio con una fedina penale pulita; è necessario che emergano dal processo elementi concreti e positivi sulla personalità o sulla condotta dell’imputato, successiva al reato, che possano essere positivamente valutati dal giudice. La decisione sottolinea la discrezionalità del giudice di merito in questa valutazione, che può essere sindacata in Cassazione solo in caso di motivazione mancante o palesemente illogica.
Una riparazione parziale del danno è sufficiente per estinguere il reato ai sensi dell’art. 162-ter c.p.?
No. Secondo la Corte, la condotta riparatoria deve essere integrale. Un acconto, specialmente se di importo notevolmente inferiore al danno effettivo subito dalla vittima, non è sufficiente per determinare l’estinzione del reato.
L’assenza di precedenti penali o di altri elementi negativi obbliga il giudice a concedere le attenuanti generiche?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’applicazione delle attenuanti generiche non è un diritto che deriva dalla sola assenza di elementi negativi. È necessaria la presenza di elementi di segno positivo (es. condotta collaborativa, pentimento) che giustifichino una riduzione della pena.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non entra nel merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2155 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2155 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
FULLE COGNOME NOME a MAGENTA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a GATTINARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen. è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello (pag. 3 della sentenza) ha dato motivatamente conto che la condotta riparatoria non risultava provata e che la persona offesa aveva dichiarato di avere sostenuto, per la riparazione del camper oggetto della consumata truffa, un onere di spesa ben superiore all’acconto versato dagli imputati;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato avendo il collegio di merito motivato il diniego per assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso (pag. 3 della sentenza); che, per consolidato orientamento di questa Corte, l’applicazione della diminuente prevista dall’art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell’imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.