Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negarle
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla decisione del giudice di merito, specialmente in presenza di elementi negativi come i precedenti penali e l’assenza di pentimento. Analizziamo questo caso per capire meglio i criteri applicati.
I Fatti del Caso: la Condanna e il Ricorso
Una donna veniva condannata per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La Corte d’Appello confermava la sua colpevolezza e, in particolare, respingeva la richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
Contro questa decisione, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Sosteneva, in sostanza, che i giudici di merito non avessero giustificato adeguatamente le ragioni del diniego, non valorizzando eventuali elementi positivi a suo favore.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. Il punto centrale della pronuncia è la natura del giudizio sulle attenuanti generiche: si tratta di una valutazione di fatto, riservata alla discrezionalità del giudice di merito.
I Criteri di Valutazione del Giudice di Merito
Il giudizio della Corte Suprema non entra nel merito della scelta (concedere o negare le attenuanti), ma si limita a verificare che la motivazione del giudice sia logica, non contraddittoria e basata sugli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale. Se la motivazione è adeguata, essa diventa insindacabile in sede di legittimità. Questo principio, ribadito da numerosa giurisprudenza, tutela l’autonomia decisionale dei tribunali di primo e secondo grado.
Le Motivazioni: i Precedenti Penali e l’Assenza di Pentimento
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse pienamente adeguata e logica. I giudici di merito avevano correttamente basato la loro decisione su una serie di elementi negativi concreti, che prevalevano su qualsiasi altra considerazione.
Elementi Considerati per Negare le Attenuanti Generiche
Nello specifico, la decisione di negare le attenuanti si fondava su:
1. Numerosi precedenti penali: La presenza di condanne passate, anche specifiche, è un fattore che depone a sfavore dell’imputato.
2. Contesto del reato: L’attività illecita si svolgeva all’interno di una consolidata “piazza di spaccio”, indicando una certa professionalità e inserimento nel contesto criminale.
3. Assenza di resipiscenza: I giudici non hanno riscontrato alcun segno di pentimento o di revisione critica del proprio comportamento da parte dell’imputata.
4. Mancanza di elementi positivi: Nel fascicolo processuale non emergevano elementi favorevoli (come un buon comportamento processuale, un’attività lavorativa lecita, un percorso di recupero) che potessero bilanciare i fattori negativi.
Questi dati di fatto, non contestati nel ricorso, sono stati ritenuti sufficienti a giustificare il diniego delle attenuanti.
Le Conclusioni: il Potere Discrezionale del Giudice e i Suoi Limiti
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudice di merito ha un ampio potere discrezionale nel valutare le attenuanti generiche. Tale potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato attraverso una motivazione che dia conto degli elementi (positivi e negativi) considerati preponderanti. Quando la motivazione è immune da vizi logici e si basa su fatti concreti, come i precedenti penali o l’assenza di pentimento, la decisione è incensurabile in Cassazione. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato anche la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando, sulla base dei criteri di cui all’art. 133 del codice penale, gli elementi negativi a carico dell’imputato prevalgono su quelli positivi. Nel caso di specie, sono stati determinanti i numerosi precedenti penali, lo svolgimento dell’attività illecita in una nota ‘piazza di spaccio’, l’assenza di pentimento (resipiscenza) e la mancanza di elementi positivamente valutabili.
La valutazione sulle attenuanti generiche può essere contestata in Cassazione?
Generalmente no. La valutazione sulle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato il merito della causa.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, l’imputato che lo ha proposto viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. Questo avviene perché si ritiene che l’impugnazione sia stata presentata senza che ne sussistessero i presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2008 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2008 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, in particolare, attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato (tra moltissime altre conformi: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 3896 dei 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). In questo caso, la sentenza ha ragionevolmente valorizzato l’esercizio dell’attività illecita all’interno di una fiorente “piazza di spaccio”, i diver ed anche specifici precedenti penali dell’imputata, la sua assenza di resipiscenza, la mancanza di elementi positivamente valutabili: dati di fatto non contraddetti dal ricorso.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 dicembre 2025.