Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4506 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4506 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello, congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale che, conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha posto a base del diniego delle suddette diminuenti una congrua motivazione (si veda pag. 4 della impugnata sentenza ove, come ragioni ostative, sono state individuate: la condotta processuale non collaborativa, la negativa personalità e l’allarmante capacità e inclinazione a delinquere dell’odierno ricorrente, gravato da una condanna per reato specifico commesso successivamente a quello per cui si procede);
che, a tal proposito giova evidenziare che, soprattutto qualora, come nella specie, la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non indica con concreta specificità gli elementi di fatto che fondano l’istanza, il giudice di merito può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 dicembre 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente