Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati del processo penale, poiché affida al giudice un’ampia discrezionalità nel commisurare la pena alla personalità dell’imputato e alle specifiche modalità del fatto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui tale discrezionalità può essere esercitata e le condizioni per contestarla validamente in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di tentata rapina aggravata. La Corte d’Appello aveva confermato sia l’affermazione di responsabilità sia il trattamento sanzionatorio, negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa dell’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio su quest’ultimo punto. Secondo il ricorrente, la corte territoriale non avrebbe adeguatamente giustificato il diniego delle attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno stabilito che la motivazione della Corte d’Appello era pienamente logica, coerente e corretta nell’applicazione dei principi giuridici consolidati. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni sul diniego delle circostanze attenuanti generiche
Il cuore della decisione risiede nel principio, ribadito dalla Cassazione, secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È invece sufficiente che fondi la sua decisione su quelli ritenuti decisivi o comunque più rilevanti per la valutazione.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente basato il proprio diniego su due elementi chiave:
1. La significativa gravità del fatto: Le modalità con cui è stata commessa la tentata rapina sono state ritenute particolarmente gravi.
2. La capacità a delinquere del ricorrente: Questa è stata desunta dalla presenza di precedenti penali specifici, indicativi di una propensione a commettere reati.
La Cassazione ha sottolineato che, una volta evidenziati questi elementi negativi di peso, tutti gli altri fattori potenzialmente favorevoli all’imputato devono considerarsi implicitamente superati o recessivi. Inoltre, la Corte ha osservato come la pena inflitta fosse già stata determinata partendo dal minimo edittale e, successivamente, ridotta nella misura massima possibile per la figura del tentativo. Questo dimostra che il giudice aveva già operato una valutazione orientata alla massima mitigazione possibile, rendendo ancora più solida la decisione di non concedere l’ulteriore beneficio delle attenuanti generiche.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale stabile e fornisce indicazioni pratiche importanti. Per la difesa, significa che non è sufficiente elencare una serie di elementi a favore dell’imputato per ottenere le attenuanti; è necessario dimostrare che tali elementi siano così rilevanti da superare quelli negativi valorizzati dal giudice. Per i giudici di merito, ribadisce che una motivazione sintetica ma ancorata a elementi decisivi (come la gravità del reato e i precedenti) è pienamente legittima e sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti generiche. La decisione consolida il principio di economia processuale, evitando che le motivazioni debbano trasformarsi in trattazioni enciclopediche di ogni singolo dettaglio emerso nel processo.
Per negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o più rilevanti (come la gravità del fatto e i precedenti penali), senza dover esaminare e confutare ogni singolo aspetto favorevole all’imputato.
Quali elementi sono stati considerati decisivi in questo caso per negare le attenuanti generiche?
I due elementi decisivi sono stati la significativa gravità del fatto di tentata rapina aggravata e la capacità a delinquere del ricorrente, desunta dalla presenza di precedenti penali specifici.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4480 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4480 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, Sez. Dist. di Sassari, che ha confermato l’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio irrogato all’imputato in relazione al delitto di tentata rapina aggravata;
ritenuto che l’unico motivo, che deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito disatteso la richiesta difensiva con argomenti logici ed aderenti alle emergenze processuali, evocando in particolare la significativa gravità del fatto e la capacità a delinquere del ricorrente, dedotta dai precedenti specifici, facendo corretta applicazione del consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, COGNOME, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che, inoltre, la Corte territoriale si espressa nel senso della congruità del trattamento sanzionatorio, determinato dal primo giudice al minimo edittale, previa riduzione nella misura massima per il tentativo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025
Il Consigliere est.
Il Presidente