Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il ‘No’ in Presenza di Precedenti Penali
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi a disposizione del giudice per personalizzare la pena, adattandola alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questo beneficio, specialmente quando l’imputato ha un passato criminale significativo. Il caso in esame riguarda un ricorso contro una condanna per tentato furto pluriaggravato, in cui la difesa lamentava proprio il mancato riconoscimento di tali circostanze.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Condanna
Un individuo, già condannato in primo e secondo grado alla pena di un anno e sei mesi di reclusione oltre a una multa per tentato furto pluriaggravato, ha presentato ricorso in Cassazione. Il motivo principale del ricorso si basava su un presunto vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello. In particolare, il ricorrente sosteneva che i giudici non avessero adeguatamente giustificato né la decisione di negare le attenuanti generiche, né la determinazione della pena inflitta.
La Valutazione delle attenuanti generiche e il Ruolo dei Precedenti
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, definendolo ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno sottolineato che la motivazione della Corte d’Appello era del tutto congrua e logica. La decisione di non concedere le attenuanti generiche era stata correttamente ancorata a due elementi chiave:
1. I numerosi precedenti penali: Il passato criminale del ricorrente è stato considerato un fattore preponderante e negativo.
2. L’assenza di elementi positivi: Non sono emersi aspetti della condotta o della personalità dell’imputato che potessero bilanciare i precedenti e giustificare una riduzione della pena.
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudice può basare la sua decisione di negare le attenuanti anche su un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall’art. 133 del Codice Penale, come appunto i precedenti penali.
La Congruità del Trattamento Sanzionatorio
Anche per quanto riguarda la quantificazione della pena, la Cassazione non ha riscontrato alcun difetto. La pena di un anno e sei mesi di reclusione è stata ritenuta prossima al minimo edittale previsto per il reato, tenuto conto della massima riduzione applicabile per il tentativo. Secondo la giurisprudenza, quando la pena si attesta su livelli così bassi, non è necessaria una motivazione analitica e dettagliata da parte del giudice. È sufficiente un richiamo generico al criterio di adeguatezza, poiché si presume che siano stati implicitamente valutati tutti gli elementi rilevanti.
Le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sulla distinzione tra il vizio di motivazione censurabile e una valutazione di merito non condivisa dal ricorrente. Un vizio di motivazione sussiste solo quando il ragionamento del giudice è palesemente illogico o in contrasto con le prove. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha fornito una spiegazione chiara e coerente, basata su dati oggettivi (i precedenti penali), per negare le attenuanti generiche. Pertanto, non vi era alcuno spazio per un annullamento della sentenza. L’adeguatezza della motivazione è stata confermata anche in relazione alla pena, essendo questa vicina al minimo legale e quindi non richiedente una giustificazione complessa.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante spunto pratico: la presenza di un curriculum criminale ha un peso determinante nella valutazione discrezionale del giudice sulla concessione delle attenuanti generiche. Per ottenere tale beneficio, non basta la semplice assenza di elementi negativi ulteriori rispetto al reato commesso, ma occorre la presenza di elementi di segno positivo che possano giustificare un trattamento più mite. In assenza di tali elementi, e di fronte a numerosi precedenti, la decisione del giudice di negare le attenuanti è da considerarsi legittima e adeguatamente motivata. La decisione finale è stata quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa dei suoi numerosi precedenti penali e della mancanza di elementi di segno positivo che potessero essere valutati a suo favore per la concessione del beneficio.
La motivazione del giudice sulla determinazione della pena era sufficiente?
Sì, la motivazione è stata ritenuta sufficiente. Poiché la pena inflitta era prossima al minimo edittale e inferiore alla media, la Corte ha stabilito che non era necessaria una giustificazione specifica e dettagliata, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena.
Qual è stato l’esito finale del ricorso in Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4049 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4049 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE D’APPELLO DI BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Foggia che lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa per il delitto di tentato furto pluriaggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio – è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello svilup argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nei provvedimento. La motivazione delia sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Infatti, la C appello ha offerto una motivazione congrua sul punto, ancorando la propria decisione ai numerosi precedenti penali a carico del ricorrente e alla mancanza di elementi di segno positivo da poter valutare ai fini della concessione delle attenuanti, in sintonia con il principio per il quale adeg è la motivazione che si limiti a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011,
Sermone e altri, Rv. 249163). Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in esame la pena di anni uno e mesi otto di reclusione è prossima al minimo edittale e comunque inferiore alla media, tenuto in conto il minimo di anni uno di reclusione previsto, con la riduzione per il tentativo nella massima estensione, e la massima pena nella misura di anni sei e mesi otto di reclusione. Ne consegue che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza dell pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 dicembre 2025
Il Presidente