Attenuanti generiche: quando il giudice può negarle?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale, capace di incidere notevolmente sulla determinazione finale della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questa discrezionalità, chiarendo che la scelta del rito abbreviato non costituisce un automatismo per il loro riconoscimento. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso: Condanna per Reati Fiscali e Societari
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un imprenditore condannato in primo e secondo grado alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per reati di natura fiscale (previsti dal D.Lgs. 74/2000) e societaria (art. 2621 del codice civile).
L’imputato, non soddisfatto della decisione della Corte d’Appello, ha presentato ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A suo avviso, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente motivato il diniego, omettendo di considerare elementi a suo favore.
Il Ricorso e la Discrezionalità del Giudice sulle Attenuanti Generiche
Il cuore del ricorso si è concentrato sulla presunta illogicità della motivazione con cui i giudici avevano negato il beneficio previsto dall’art. 62-bis del codice penale. La difesa sosteneva che il diniego fosse ingiustificato.
La Scelta del Rito Abbreviato non è Sufficiente
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come manifestamente infondato. Uno dei punti centrali della decisione riguarda il rapporto tra rito abbreviato e attenuanti generiche. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: la scelta di definire il processo con un rito che già prevede “ex lege” una riduzione di pena non può essere, di per sé, un elemento per ottenere un’ulteriore diminuzione tramite le attenuanti. In caso contrario, l’imputato riceverebbe un doppio e ingiustificato beneficio processuale.
Gravità della Condotta e Assenza di Collaborazione
Oltre all’irrilevanza della scelta processuale, la Corte ha evidenziato come la decisione dei giudici di merito fosse solidamente ancorata ad elementi concreti e decisivi. Nello specifico, il diniego delle attenuanti generiche era stato giustificato sulla base di:
* La gravità oggettiva della condotta: i reati commessi erano stati ritenuti particolarmente seri.
* L’ingente importo dell’evasione fiscale: un dato che sottolinea il danno causato alla collettività.
* L’assenza di una reale collaborazione da parte dell’imputato nella ricostruzione dei fatti.
Questi elementi, secondo la Corte, erano ostativi alla concessione del beneficio, e l’imputato non li aveva contestati efficacemente nel suo ricorso.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale sulla motivazione del giudice. Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi durante il processo. È invece sufficiente che si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua valutazione. Una volta che il giudice ha fondato la sua decisione su elementi congrui e logici (come la gravità del fatto), tutti gli altri argomenti, se non in grado di scardinare tale valutazione, si considerano implicitamente superati.
In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da illogicità, in quanto ha chiaramente esposto le ragioni del diniego, fondate su elementi concreti e negativi che il ricorrente non è riuscito a confutare.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre spunti pratici importanti. In primo luogo, conferma che la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una valutazione discrezionale del giudice che deve essere basata su elementi concreti legati alla personalità del reo e alla gravità del reato. In secondo luogo, chiarisce che strategie processuali come la scelta del rito abbreviato non possono essere utilizzate come merce di scambio per ottenere benefici ulteriori non meritati sul piano sostanziale. Infine, sottolinea l’importanza, per chi ricorre in Cassazione, di confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata, piuttosto che limitarsi a riproporre argomentazioni generiche.
Scegliere il rito abbreviato dà automaticamente diritto alle attenuanti generiche?
No, la Corte chiarisce che il rito abbreviato comporta già una riduzione di pena “ex lege” e non può essere usato come base per concedere anche le attenuanti generiche, altrimenti si verificherebbe un doppio beneficio ingiustificato.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, secondo il principio affermato dalla Corte, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, senza dover prendere in considerazione ogni singolo elemento dedotto dalle parti o rilevabile dagli atti.
Quali elementi hanno giustificato il diniego delle attenuanti generiche in questo caso specifico?
Il diniego è stato giustificato dalla gravità della condotta, dall’ingente importo dell’evasione fiscale e dall’assenza di una reale collaborazione dell’imputato alla ricostruzione dei fatti. Questi elementi sono stati ritenuti ostativi alla concessione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4019 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4019 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE D’APPELLO DI TORINO
dato avviso alle parti;
udita :a relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato quella del G.u.p. del Tribunale di Novara e condannato il ricorrente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in relazione ai delitti previsti dagli artt. 4 74 dei 2000 e 2621 cod. civ.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ordine agli artt. 62 -bis, 133 cod. pen., 125, comma 3 cod. proc, pen. – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che giudice di merito, nei motivare il diniego olsl:a concessione delle attenuanti generiche, prenda considerazione tutti gli elementi favareo c svorevoi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ente che facc;a ·irr, dece;sv; o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigl Rv, 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 dei 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535
del 19/03/2014, NOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244); la motivazione del diniego è congrua e il motivo è manifestamente infondato, anche perché prospetta enunciati ermeneuticHr palese contrasto con il dato normativo e con la accii.a,àta giurisprudenza di legittimità. Infatti, in tema di determinazione del trattame sanzionatorio, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica “ex lege” il riconoscimento una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all’imputato (Sez. 3, 46463 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277271). La Corte d’appello ha fornito idonea motivazione esponendo le ragioni che nanno portato all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche (vedi in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), non sussistendo elementi positivi e non potendo ritenersi tale la rccftr unto, in assenza di una reale: , collaborazione alla ricostruzione dei fatti da parte deil’irnputato, tanto più che ostativa risultava la gravità della condotta e l’ingente importo evasione, terni con i guaii non si confronta il ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ai paqamentn celie c,gese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
DichThra inammissibile il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 dicembre 2025
Il consigligre estensore
Il Presidente