Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma i Criteri per il Diniego
Il tema delle attenuanti generiche è spesso al centro dei dibattiti processuali, rappresentando un elemento cruciale per la determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 8905 del 2024, offre un’importante occasione per fare chiarezza sui criteri che il giudice di merito deve seguire nel motivare l’eventuale diniego di tale beneficio. La pronuncia conferma un orientamento consolidato, sottolineando come non sia necessaria un’analisi onnicomprensiva di tutti gli elementi, ma sia sufficiente una motivazione focalizzata sugli aspetti negativi prevalenti.
I Fatti del Caso
Due persone condannate dalla Corte d’Appello di Napoli proponevano ricorso per Cassazione attraverso il loro difensore. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato gli elementi positivi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La questione, quindi, non verteva sulla colpevolezza delle imputate, ma esclusivamente sulla valutazione della loro personalità e delle circostanze del reato ai fini della concessione o meno delle attenuanti, un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito.
La Decisione della Corte e le Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo il motivo proposto manifestamente infondato. La decisione si allinea perfettamente alla giurisprudenza di legittimità più che consolidata in materia di attenuanti generiche. Gli Ermellini hanno condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuna in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede in un principio fondamentale: nel motivare il diniego della richiesta di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti processuali. La legge, secondo l’interpretazione costante della Cassazione, non impone una disamina analitica e parcellizzata.
È invece considerato sufficiente un “congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti”. Questo significa che il giudice può legittimamente fondare la propria decisione su uno o più aspetti negativi che, a suo giudizio, prevalgono su ogni altro elemento di segno opposto. Alternativamente, la motivazione può basarsi sull’assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione.
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello aveva agito in conformità a tale principio. La sua valutazione, che aveva portato al diniego, era stata adeguatamente motivata, rendendo così superflua ogni altra considerazione sugli elementi favorevoli invocati dalla difesa. Questi ultimi, infatti, si considerano implicitamente disattesi o superati dalla valutazione complessiva incentrata sugli aspetti negativi.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un punto cruciale per la difesa tecnica: contestare il diniego delle attenuanti generiche in Cassazione è un’operazione complessa. Non basta elencare elementi a favore dell’imputato, ma è necessario dimostrare che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Se il giudice di merito, come nel caso di specie, fornisce una spiegazione coerente basata su elementi negativi specifici (ad esempio, la gravità del fatto, la personalità dell’imputato, i precedenti penali), la sua decisione è difficilmente censurabile in sede di legittimità. Questa pronuncia, pertanto, serve da monito: la discrezionalità del giudice nella valutazione delle attenuanti è molto ampia e il suo esercizio è sindacabile solo in presenza di vizi motivazionali evidenti e macroscopici.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve esaminare tutti gli elementi a favore e contro l’imputato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che fornisca un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata diventa definitiva.
Qual è il criterio sufficiente per il giudice di merito per motivare il diniego delle attenuanti generiche?
È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi negativi che ritiene decisivi o rilevanti. Tale valutazione fa sì che tutti gli altri elementi di segno opposto si considerino implicitamente superati o disattesi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8905 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8905 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di NOME COGNOME e NOME;
ritenuto che l’unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli alt da tale valutazione, ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024.