Circostanze Attenuanti Generiche: Il Potere Discrezionale del Giudice
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili del giudizio di merito, chiarendo quando il diniego di tali benefici non può essere messo in discussione. Questo provvedimento offre spunti fondamentali per comprendere la logica che guida i giudici nella valutazione della personalità dell’imputato e della sua condotta.
Il Caso: Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Firenze, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 62-bis del codice penale. La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non concedere le circostanze attenuanti generiche, quantomeno in misura equivalente all’aggravante contestata. Le argomentazioni si basavano sul limitato danno causato e sullo scarso allarme sociale della vicenda.
Tuttavia, la Corte di Appello aveva già motivato la sua decisione evidenziando una totale assenza di elementi positivi a favore dell’imputato. Nello specifico, i giudici avevano rilevato la mancanza di qualsiasi segnale di pentimento (resipiscenza), di consapevolezza della gravità della propria condotta o di iniziative riparatorie. A pesare sulla decisione vi era anche l’esistenza di precedenti condanne a carico dell’imputato.
La Decisione della Cassazione e le Circostanze Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte di Appello. I giudici supremi hanno sottolineato come la censura mossa dalla difesa fosse infondata per due ragioni principali: in primo luogo, perché la questione era già stata adeguatamente valutata e risolta con argomenti giuridicamente corretti dal giudice di merito; in secondo luogo, perché il ricorso si risolveva in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema: la concessione delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere, se esercitato in modo congruo, logico e coerente con i principi di diritto, non è sindacabile dalla Cassazione. Il giudice non è tenuto ad analizzare ogni singolo parametro previsto dall’art. 133 c.p., ma deve fornire una motivazione sufficiente che dia conto delle ragioni della sua scelta.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte di Appello è stata ritenuta ineccepibile. Il diniego delle attenuanti era solidamente ancorato all’assenza di elementi positivi, quali il pentimento o la riparazione del danno, e alla presenza di elementi negativi, come i precedenti penali. Le argomentazioni della difesa sono state considerate un mero tentativo di ottenere una rivalutazione di elementi già esaminati e correttamente ponderati dal giudice di grado inferiore.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida l’orientamento secondo cui il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. La valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche è un’espressione tipica della discrezionalità del giudice, che può essere censurata solo in caso di manifesta illogicità o violazione di legge. Per l’imputato, ciò significa che la speranza di ottenere uno sconto di pena in Cassazione è vana se non si è in grado di dimostrare un vizio palese nella motivazione del provvedimento impugnato. La decisione comporta, infine, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a riprova della serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi palesemente infondati.
In base a quali criteri un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche basandosi sulla insussistenza di elementi positivamente valutabili, come l’assenza di segni di pentimento (resipiscenza), la mancata consapevolezza del disvalore penale e sociale della condotta, l’assenza di impegni riparatori e l’esistenza di precedenti condanne a carico dell’imputato.
È possibile contestare in Cassazione il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Sì, ma il ricorso viene dichiarato inammissibile se la decisione del giudice di merito è basata su una motivazione adeguata, logica e giuridicamente corretta. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e l’assenza di vizi logici nella motivazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso stabilita in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15736 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15736 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOMECOGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
•
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di NOME COGNOME, relativa a violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e al vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (quanto meno nella form dell’equivalenza con la contestata aggravante di cui all’art. 424, secondo co cod. pen.) è inammissibile, perché già adeguatamente vagliata e disattesa corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e perché inerente al tratt punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione. Invero, la Corte di appel Firenze esclude la concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base insussistenza di elementi positivamente valutabili in ordine alla personalità condotta dell’imputato, neppure allegati se non m maniera estremamente vaga; e particolare sulla base dell’assenza di segnali di resipiscenza, di consapevolez disvalore penale e sociale della condotta tenuta ovvero di impegni in ter riparatori, nonché dell’esistenza di precedenti condanne.
Osservato, pertanto, che il ricorso – col quale la difesa insiste sul limitato alla struttura e sullo scarso allarme sociale della vicenda – deve essere dic inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spes processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma a Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. pen.
Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrez del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coeren con il principio di diritto secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfa richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già o di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere s indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.