Attenuanti generiche: la discrezionalità del giudice e il peso dei precedenti
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità per adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 16742/2024) offre un importante chiarimento sui limiti di tale discrezionalità, specialmente in presenza di una carriera criminale significativa.
Il caso in esame: un ricorso contro il diniego delle attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego della concessione delle attenuanti generiche. L’unico motivo di ricorso si concentrava proprio sulla mancata applicazione di questo beneficio, ritenendo la decisione dei giudici di merito ingiusta o immotivata.
La valutazione delle attenuanti generiche secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per ribadire un principio consolidato in giurisprudenza. Secondo i giudici supremi, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non ha l’obbligo di prendere in considerazione e confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È, invece, sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione.
Gli elementi decisivi nel giudizio
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente fondato la propria decisione su due elementi di particolare gravità:
1. I numerosi precedenti dell’imputato: un passato criminale denso è stato considerato un indicatore negativo preponderante sulla personalità del soggetto.
2. La commissione del fatto durante la sorveglianza speciale: il reato era stato commesso in un periodo in cui l’imputato era già sottoposto a una misura di prevenzione per la sua pericolosità sociale. Questa circostanza ha aggravato la valutazione della sua condotta, dimostrando una particolare refrattarietà al rispetto delle regole.
Questi due fattori, considerati decisivi, hanno di fatto assorbito e superato qualsiasi altro potenziale elemento favorevole che la difesa avrebbe potuto addurre.
le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sul concetto di sufficienza e logicità della motivazione del giudice di merito. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse esente da evidenti illogicità. Richiamando i numerosi precedenti dell’imputato e la violazione della sorveglianza speciale, il giudice di secondo grado ha fornito una spiegazione logica e adeguata per il suo diniego. Questa valutazione, incentrata su elementi di conclamata valenza negativa, rende superfluo un esame dettagliato di altri aspetti potenzialmente positivi, poiché questi ultimi sono implicitamente ritenuti non abbastanza significativi da poter bilanciare la gravità degli elementi sfavorevoli. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non in grado di scalfire la coerenza logica della decisione impugnata.
le conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione conferma che la presenza di precedenti penali e la commissione di un reato durante un periodo di sottoposizione a misure di prevenzione sono elementi di peso determinante nella valutazione delle attenuanti generiche. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare elementi genericamente favorevoli, ma è necessario dimostrare che tali elementi abbiano una forza tale da neutralizzare la negatività che emerge da una condotta di vita complessivamente antigiuridica. La decisione finale è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi favorevoli all’imputato?
No, secondo la Corte non è necessario. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi, come i precedenti penali, i quali superano e assorbono implicitamente tutti gli altri fattori.
Quali fattori sono stati considerati decisivi in questo caso per negare le attenuanti?
I fattori decisivi sono stati i numerosi precedenti penali dell’imputato e la circostanza che il reato fosse stato commesso mentre egli era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Qual è stata la conseguenza della decisione della Cassazione per il ricorrente?
Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16742 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che il giudice di merito ha fatta corretta applicazione del principio sopra enunciato richiamando la sentenza di primo grado e il riferimento ai numerosi precedenti dell’imputato oltre che la circostanza che il fatto era stato commesso nel periodo di sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 febbraio 2024