Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui il giudice di merito può motivare il diniego di tali circostanze, e quali sono le conseguenze di un ricorso basato su una critica non fondata di tale decisione. Analizziamo insieme la vicenda e il principio di diritto affermato dai giudici supremi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Perugia. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente considerato gli elementi favorevoli all’imputato che avrebbero giustificato una riduzione della pena.
La questione è dunque giunta all’esame della Corte di Cassazione, chiamata a valutare la legittimità e la congruità della motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano deciso di non concedere il beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso “manifestamente infondato”, confermando in toto la decisione della Corte territoriale.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi che non superano il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni: il Principio di Diritto sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nel principio di diritto che la Cassazione ha ribadito. La Corte ha spiegato che la motivazione della sentenza impugnata era logica e priva di vizi evidenti. In particolare, è stato affermato un punto cruciale sulla valutazione delle attenuanti generiche.
Secondo la Suprema Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti, prenda in considerazione e analizzi minuziosamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti o dedotto dalle parti. È invece sufficiente che il giudice si concentri sugli elementi che ritiene decisivi o comunque più rilevanti per la sua decisione. La scelta di valorizzare alcuni aspetti comporta, implicitamente, il superamento o la svalutazione di tutti gli altri elementi non menzionati.
Questa valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere oggetto di censura in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza offre importanti spunti di riflessione. Sottolinea che un ricorso per cassazione non può limitarsi a una generica contestazione della valutazione operata dal giudice di merito sulle attenuanti. Per avere successo, è necessario dimostrare un vizio logico grave e manifesto nella motivazione, e non semplicemente proporre una diversa lettura degli elementi processuali.
In pratica, la decisione conferma l’ampia discrezionalità dei giudici di primo e secondo grado nel bilanciare gli elementi a carico e a favore dell’imputato ai fini della concessione delle attenuanti. Un appello basato sulla mera speranza che la Cassazione rivaluti nel merito tali elementi è destinato, come in questo caso, all’inammissibilità e a ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
Il giudice è obbligato a considerare ogni elemento a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che il giudice, nel motivare la sua decisione, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, superando o disattendendo implicitamente tutti gli altri.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza d’appello, che negava le attenuanti generiche, è stata giudicata esente da evidenti illogicità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15257 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
Il presidente