Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Contano di Più
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione del giudice per personalizzare la pena in base alle specificità del caso concreto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del potere discrezionale del giudice, sottolineando come elementi negativi quali precedenti penali specifici e un ruolo significativo nel reato possano legittimamente giustificarne il diniego.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per reati ambientali legati alla gestione illecita di rifiuti. L’imputato, dopo una parziale riforma della sentenza in appello (che aveva eliminato la revoca della sospensione condizionale della pena), ha presentato ricorso in Cassazione. I motivi del ricorso erano tre: un’errata affermazione di responsabilità, la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, infine, un’errata determinazione della pena ai sensi dell’art. 133 del codice penale.
La Valutazione della Cassazione sui Motivi del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato e respinto tutti i motivi di ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione offre spunti importanti sulla distinzione tra questioni di fatto e di diritto e sui criteri che guidano la discrezionalità del giudice penale.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Discrezionalità del Giudice
Il punto centrale della pronuncia riguarda il secondo motivo di ricorso. L’imputato lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, confermando la correttezza della decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva basato il diniego su due elementi chiave:
1. Il precedente penale specifico dell’imputato.
2. Il ruolo non marginale da lui svolto nella vicenda criminosa.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per una valutazione complessivamente negativa, come in questo caso i precedenti e il coinvolgimento attivo nel reato.
La Congruità della Pena
Anche il terzo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato giudicato infondato. La Corte territoriale aveva irrogato una sanzione superiore alla media edittale, giustificandola con la particolare pericolosità dei rifiuti e l’ampiezza dell’area interessata dal deposito illecito. Secondo la Cassazione, tale motivazione è logica, congrua e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità. Il giudice di merito ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale basandosi sui criteri di gravità del reato indicati dall’art. 133 c.p.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su principi procedurali e sostanziali ben definiti. In primo luogo, ha ricordato che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Le censure che mirano a una diversa lettura delle prove o a una riconsiderazione dei fatti sono inammissibili, in quanto il sindacato della Corte è limitato alla legittimità, ossia alla corretta applicazione della legge e alla coerenza logica della motivazione.
Nel merito, la decisione sul diniego delle attenuanti generiche è stata ritenuta immune da vizi, poiché fondata su argomentazioni logiche e aderenti ai principi giurisprudenziali. Il giudice ha il potere di individuare, tra tutti gli elementi a disposizione, quelli di rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell’imputato e la gravità del fatto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto fondamentale per chi opera nel diritto penale: la storia criminale di un imputato e il suo grado di coinvolgimento in un reato sono fattori determinanti che possono precludere l’accesso a benefici come le attenuanti generiche. La decisione sottolinea che la discrezionalità del giudice, sebbene ampia, deve essere sempre ancorata a una motivazione logica e coerente. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente evidenziare elementi positivi, ma è necessario confrontarsi con gli aspetti negativi che il giudice potrebbe ritenere prevalenti. Per l’imputato, la sentenza è un monito: il passato giudiziario ha un peso specifico e tangibile nelle aule di giustizia.
È possibile contestare la valutazione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità e non può riesaminare i fatti del processo. Un ricorso è considerato inammissibile se si limita a proporre una diversa valutazione delle prove, poiché questo rientra nella competenza esclusiva dei giudici di merito.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore e contro l’imputato?
No, non è necessario. Secondo la giurisprudenza costante, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi (come precedenti penali specifici o il ruolo rilevante nel reato), anche se ve ne sono altri di segno opposto.
Una pena superiore alla media è sempre illegittima?
No, non è illegittima se il giudice fornisce una motivazione adeguata, logica e congrua. La pena può essere fissata in una misura superiore alla media edittale se giustificata da specifici indici di gravità del reato, come la pericolosità della condotta o l’entità del danno, secondo i criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18220 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 13/7/2023 la Corte di appello di Torino riformava parzialmente, eliminando la revoca della sospensione condizionale della pena, la vszceelA sentenza del Tribunale di ,IW – -ino] con la quale l’attuale ricorrente, all’esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 256, comma 1 lett. a) e b) e comma 2 d.lgs 152/2006 in relazione all’art. 183 comma 1 lett. bb ) d.lgs 152/2006 e condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda.
Rilevato che: con un primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità; con un secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione; con un terzo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione all’art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione.
Considerato che il primo motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità;
Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha giustificato il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuati generiche, con argomentazioni congrue e privi di vizi di logici, richiamando quali elementi ostativi il precedente penale specifico dell’imputato ed il ruolo non marginale svolto dallo L stesso nella vicenda oggetto di imputazione (pag 6 della sentenza impugnata). Va ricordato che il Giudice, nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli eleme di cui all’art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazion negativa della personalità dell’imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691).
Considerato che il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l’entità della pena determinata dal primo giudice in misura superiore alla media edittale, ritenendola adeguata al fatto e richiamando, a tal fine, la pericolosità dei rifiuti oggetto della condotta e l’ampiezza dell’area cui era avvenuto il deposito degli stessi. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma d euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profi di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 05/04/2024