Attenuanti Generiche: la Cassazione Spiega i Criteri per il Diniego
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati nel processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sui poteri del giudice di merito nel concedere o negare questo beneficio, delineando i confini della sua valutazione discrezionale. La pronuncia sottolinea come, in assenza di elementi positivi, il diniego sia pienamente legittimo, anche a fronte di una fedina penale pulita.
Il Caso in Esame: il Ricorso contro il Diniego
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione a due aspetti cruciali: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio.
La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato gli elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena. Il ricorso è quindi giunto all’esame della Suprema Corte, chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata.
La Decisione della Corte sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, rafforzati dalla recente evoluzione normativa.
Il Principio della Valutazione Discrezionale del Giudice
I giudici di legittimità hanno innanzitutto ribadito un principio cardine: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi e rilevanti per la decisione.
Qualsiasi altro elemento, se non esplicitamente menzionato, si deve considerare implicitamente superato o disatteso dalla valutazione complessiva del giudice. Questo potere discrezionale, se esercitato senza evidenti illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità.
L’Evoluzione Normativa dell’Art. 62 bis c.p.
Un punto centrale dell’ordinanza riguarda l’impatto della riforma dell’art. 62 bis del Codice Penale, avvenuta con il D.L. n. 92/2008. La Corte ha ricordato come, per effetto di tale modifica, non sia più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato per ottenere la concessione delle attenuanti.
La legge oggi richiede la presenza di elementi o circostanze di segno positivo che giustifichino una mitigazione della pena. La semplice assenza di precedenti penali, pur essendo un dato di per sé non negativo, non costituisce un elemento attivo e positivo tale da imporre la concessione del beneficio.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e lineare. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché contesta una valutazione di merito, estranea al giudizio di legittimità, e perché la decisione della Corte d’Appello era fondata su una motivazione logica e coerente con la legge. Il giudice di secondo grado aveva legittimamente negato le attenuanti in assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione, una valutazione che la Cassazione ha ritenuto corretta e insindacabile. La Corte ha evidenziato che il diniego si giustifica pienamente quando mancano circostanze concrete che possano positivamente connotare la personalità dell’imputato o la natura del fatto, al di là della mera assenza di precedenti penali. L’ordinanza si allinea così a un orientamento giurisprudenziale consolidato che valorizza l’autonomia del giudice di merito nella ponderazione degli elementi rilevanti per la commisurazione della pena.
Le Conclusioni
In conclusione, questa pronuncia della Corte di Cassazione rafforza un importante principio in materia di attenuanti generiche: la loro concessione non è un automatismo, ma il risultato di una valutazione discrezionale del giudice basata su elementi positivi concreti. La sola incensuratezza non basta più. Per la difesa, ciò significa che, per sperare in una riduzione di pena, è necessario fornire al giudice prove tangibili di circostanze favorevoli, come il comportamento processuale, l’avvenuto risarcimento del danno o altri indicatori di una positiva evoluzione della personalità dell’imputato. Per il sistema giudiziario, questa interpretazione garantisce che la riduzione della pena sia riservata a casi in cui esista una reale e motivata ragione di clemenza, evitando abusi e garantendo una maggiore aderenza della pena alla specificità del caso concreto.
È sufficiente avere la fedina penale pulita per ottenere le attenuanti generiche?
No. A seguito della modifica dell’art. 62 bis del Codice Penale, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più considerato sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche. È necessaria la presenza di elementi o circostanze di segno positivo.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato quando nega le attenuanti generiche?
No, non è necessario. Il giudice di merito, nel motivare il diniego, può limitarsi a fare riferimento agli elementi che ritiene decisivi o rilevanti, considerando implicitamente superati o disattesi tutti gli altri.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8175 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8175 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 18/09/1979
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che con l’unico motivo di ricorso la difesa del ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento de circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattame sanzionatorio nei confronti dell’imputato;
che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostan attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestam infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda p della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Cor secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elem favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffici faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disa o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato – come nel caso in esame – con l’assenz elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’ 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche ne legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concession diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Papini, Rv. 260610);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 febbraio.2.Q.25.