Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25357 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MENDOZA BRAVO NOME (CODICE_FISCALE 02U8GUG) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si , :ontesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (cfr., in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
che, d’altra parte, “le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena” (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); in definitiva, quindi, “la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivf su cui fondare riconoscimento del beneficio” (cfr., Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460 – 01; Sez. 3 – , n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01);
che, inoltre, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rillevabili dagli atti, essendo sufficie che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cf Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 02; Sez. 3 – , n. 1913 del 20/12/2018, GLYPHRv. 275509 GLYPH 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 maggio 2024.