Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25326 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIAROMONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato e, prima ancora, generico; l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (cfr., Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590);
che, inoltre, nel motivare il diniego dell’attenuante qui sollecitata, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congr riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza d elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazion come nella specie avvenuto atteso che i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 maggio 2024.