Attenuanti Generiche: i Limiti del Ricorso in Cassazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i principi consolidati in materia, chiarendo i limiti entro cui la decisione del giudice di merito può essere contestata in sede di legittimità. Il caso analizzato offre spunti cruciali per comprendere come la valutazione della personalità dell’imputato e l’assenza di elementi positivi possano giustificare il diniego di una mitigazione della pena.
Il Caso: Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti Generiche
Una ricorrente si rivolgeva alla Corte di Cassazione lamentando un vizio di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso vertevano su due punti principali: la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione dell’aumento di pena applicato a titolo di continuazione tra i reati contestati. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente giustificato le loro scelte, limitandosi a considerazioni generiche.
L’Analisi della Corte e la Discrezionalità sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, riaffermando con forza la sua giurisprudenza costante in materia. I giudici hanno sottolineato che la valutazione circa la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto, ampiamente discrezionale, che non può essere rivalutato in sede di legittimità se la motivazione fornita dal giudice di merito è logica e non contraddittoria.
La Valutazione degli Elementi per la Mitigazione della Pena
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti evidenziando l’assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena e la tardività e irrilevanza dell’ammissione di responsabilità da parte dell’imputata. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione pienamente sufficiente. Viene infatti ribadito il principio secondo cui, per negare il beneficio, basta un congruo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo, senza che il giudice sia tenuto a esaminare e confutare ogni potenziale elemento favorevole non emerso durante il processo.
La Determinazione dell’Aumento per la Continuazione
Anche riguardo alla quantificazione dell’aumento di pena per la continuazione, la Corte ha respinto le doglianze della ricorrente. La decisione dei giudici di merito era stata fondata sulla “significativa capacità a delinquere” manifestata dall’imputata. La Cassazione ha ricordato che la graduazione della pena, basata sui principi degli articoli 132 e 133 del codice penale, rientra nella piena discrezionalità del giudice. Una censura su questo punto è ammissibile solo se la decisione appare frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, circostanze non riscontrate nel provvedimento impugnato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione motiva la propria decisione di inammissibilità sulla base di un principio cardine del suo ruolo: la funzione di giudice della legittimità, non del merito. Contestare la congruità della pena o la valutazione degli elementi per le attenuanti generiche equivale a chiedere alla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta sufficiente, logica e non arbitraria, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la strategia difensiva non può basarsi, in sede di Cassazione, su una generica contestazione della severità della pena o del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Per avere successo, il ricorso deve individuare un vizio specifico e manifesto nella motivazione della sentenza impugnata, come una palese illogicità, una contraddizione insanabile o un errore di diritto. In assenza di tali vizi, la discrezionalità del giudice di merito rimane sovrana, e il ricorso è destinato all’inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
È sufficiente che il giudice indichi l’assenza di elementi positivi per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo, senza la necessità di un’analisi dettagliata di ogni possibile elemento favorevole non emerso.
La valutazione dell’aumento di pena per la continuazione del reato può essere criticata in Cassazione?
No, la graduazione della pena, inclusi gli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La censura in Cassazione è inammissibile se mira a una nuova valutazione della congruità della pena, a meno che la decisione non sia palesemente arbitraria o basata su un ragionamento illogico.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25109 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25109 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze delle attenuanti generiche e alla determinazione dell’aumento di pena a titolo di continuazione non è consentito in sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, anche in considerazione della tardività ed irrilevanza dell’ammissione di responsabilità (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Il Collegio condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficient un congruo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590);
rilevato, inoltre, che la Corte di merito, con motivazione esente da illogicità, ha ritenuta congrua e corretta la determinazione degli aumenti a titolo di continuazione in considerazione della significativa capacità a delinquere manifestata dalla ricorrente (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Deve essere ricordato, in proposito, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024
Il Con liere Estensa re-
Il Pre ‘dente