Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il Diniego in Caso di Reato Grave
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, questo potere è discrezionale e deve essere esercitato secondo criteri precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: di fronte a un fatto di particolare gravità, il giudice può legittimamente negare le attenuanti, anche in presenza di altri elementi potenzialmente favorevoli all’imputato.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro il Mancato Sconto di Pena
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’unico motivo di doglianza era il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L’imputato sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato tutti gli elementi a suo favore, limitandosi a negare il beneficio sulla base della sola gravità del reato.
La condotta criminosa contestata era particolarmente allarmante: l’imputato aveva puntato un coltello alla gola della persona offesa, un gesto di notevole offensività che aveva pesantemente influito sulla decisione dei giudici di primo e secondo grado.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: La Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno ritenuto che i giudici di merito avessero esercitato correttamente il loro potere discrezionale, fornendo una motivazione logica e sufficiente per giustificare il diniego delle attenuanti.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Cassazione si fonda su alcuni principi consolidati in materia di attenuanti generiche.
Innanzitutto, si ribadisce che il giudice, nel motivare il diniego della diminuente, non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, sull’assenza di elementi positivi di rilievo. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente evidenziato la “consistente offensività” del fatto come elemento preponderante e decisivo.
In secondo luogo, la Cassazione chiarisce che il mancato riconoscimento delle circostanze generiche può essere giustificato anche in modo implicito. Se la motivazione della sentenza, nel suo complesso, evidenzia elementi logicamente incompatibili con la concessione del beneficio (come le modalità allarmanti del crimine), la specifica richiesta dell’appellante può considerarsi implicitamente respinta.
Infine, il comportamento processuale dell’imputato, seppur potenzialmente positivo, è stato ritenuto “subvalente”, ovvero di importanza minore rispetto alla gravità intrinseca del reato commesso. La violenza e la pericolosità del gesto hanno quindi assorbito e superato ogni altra possibile valutazione favorevole.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la gravità del reato e le modalità della sua esecuzione sono il primo e più importante metro di valutazione per la concessione delle attenuanti generiche. Quando un’azione criminale manifesta una particolare pericolosità e un’elevata offensività, come nel caso di una minaccia con un’arma, il giudice può legittimamente ritenere tale circostanza sufficiente per negare qualsiasi sconto di pena, relegando in secondo piano altri fattori come la condotta processuale o altri elementi a favore del reo.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, secondo la Corte è sufficiente che il giudice fornisca un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, potendo implicitamente disattendere tutti gli altri elementi menzionati dalle parti.
La condotta processuale dell’imputato può essere sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
Non necessariamente. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il comportamento processuale dell’imputato fosse ‘subvalente’, ovvero di minor valore, rispetto alla particolare gravità e alle modalità allarmanti del reato commesso, che consisteva nell’aver puntato un coltello alla gola della vittima.
Cosa succede se il giudice non risponde esplicitamente a una specifica richiesta di attenuanti nell’appello?
Una sentenza non è censurabile per il suo silenzio su una specifica deduzione se risulta che questa è stata implicitamente disattesa dalla motivazione complessiva, la quale è logicamente incompatibile con l’accoglimento della richiesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28850 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congr riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza d elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazion come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4);
che, comunque, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili c:on la decisione adottata;
che, invero, le ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze generiche possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice ha evidenziato le modalità allarmanti della concotta criminosa (a pag. 4 la Corte territoriale valuta il «fatto di consistente offensività avendo l’imputato puntato un coltello alla gola della persona offesa»), rispetto alle quali il comportamento processuale dell’imputato è stato evidentemente ritenuto subvalente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.