Attenuanti generiche: il diniego è legittimo con motivazione logica
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del giudizio penale, in cui il giudice esercita un potere discrezionale per adeguare la pena alla specifica realtà del fatto e alla personalità dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 28805 del 2024, offre un importante chiarimento sui limiti di questo potere e, in particolare, sui requisiti della motivazione quando il giudice decide di negare tali circostanze. La Corte ha stabilito che una motivazione esente da evidenti illogicità è sufficiente, senza che sia necessario un esame analitico di ogni singolo elemento a favore dell’imputato.
Il Caso: Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti
Il caso analizzato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. I giudici di secondo grado avevano confermato la condanna, negando l’applicazione delle attenuanti generiche. L’imputato, ritenendo ingiusta tale decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando proprio la mancata concessione di questo beneficio. L’unico motivo del ricorso si concentrava sulla valutazione che, a suo dire, sarebbe stata carente e non avrebbe tenuto conto di tutti gli elementi a suo favore.
La Valutazione delle attenuanti generiche in Cassazione
Il compito della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare i fatti del processo, ma di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. In questo contesto, il ricorso dell’imputato è stato giudicato “manifestamente infondato”.
La Corte ha richiamato un principio consolidato nella sua giurisprudenza: il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non ha l’obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È sufficiente, invece, che egli faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. Di conseguenza, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza della Corte d’Appello fosse esente da “evidenti illogicità”, come indicato nelle pagine 5-6 del provvedimento impugnato. La decisione dei giudici di merito si fondava su elementi considerati prevalenti e sufficienti a giustificare il diniego del beneficio. Poiché la valutazione del giudice di merito era logicamente argomentata, non c’era spazio per una censura da parte della Corte di legittimità.
Il rigetto del ricorso si basa quindi su un principio di economia processuale e di rispetto della discrezionalità del giudice di merito. Se la motivazione è coerente e fondata su elementi concreti, essa non è sindacabile in sede di legittimità solo perché non ha confutato punto per punto ogni argomentazione difensiva. Per questo motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare una serie di elementi a favore dell’imputato per ottenere le attenuanti generiche, ma è cruciale dimostrare perché tali elementi dovrebbero essere considerati decisivi e prevalenti rispetto a quelli di segno contrario. Per il giudice, viene ribadito un ampio margine di discrezionalità, il cui unico limite risiede nell’obbligo di fornire una motivazione che, seppur sintetica, sia immune da vizi logici manifesti. La conseguenza per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi presentati dalla difesa?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi o rilevanti, ritenendo così implicitamente superati tutti gli altri.
Quando un ricorso in Cassazione sulle attenuanti generiche viene considerato manifestamente infondato?
Un ricorso viene considerato manifestamente infondato quando la motivazione della sentenza impugnata è esente da evidenti illogicità e si allinea a principi di diritto già consolidati nella giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28805 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28805 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LEGNAGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sia manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. le pagine 5-6 della sentenza impugnata), considerato anche il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2024.