Attenuanti generiche: i precedenti penali possono giustificarne il diniego
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale, permettendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questa discrezionalità, chiarendo quando il diniego di tale beneficio sia pienamente legittimo. Vediamo nel dettaglio il caso e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I fatti del caso
Un imputato, già condannato dalla Corte d’Appello di Brescia, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe valutato adeguatamente gli elementi a favore dell’imputato.
Il ricorso si concentrava unicamente su questo punto, sostenendo una violazione di legge nella valutazione delle circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione conferma la validità della sentenza impugnata e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Secondo gli Ermellini, la motivazione della Corte d’Appello era solida e ben argomentata, basandosi su elementi concreti e decisivi per escludere la concessione del beneficio.
Le motivazioni: i criteri per il diniego delle attenuanti generiche
Il fulcro della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno giustificato il diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello ha correttamente fondato la sua valutazione su due pilastri principali:
1. I precedenti penali: L’imputato aveva a suo carico numerosi precedenti penali, alcuni dei quali per reati della stessa natura di quello per cui si procedeva.
2. La condotta successiva al reato: Dopo la rapina, l’imputato non solo era stato rintracciato, ma aveva anche usato violenza contro gli agenti che lo stavano arrestando.
La Corte ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: nel negare le attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. Può, invece, limitarsi a considerare gli elementi che ritiene decisivi o, comunque, più rilevanti. In questo caso, i precedenti specifici e la condotta aggressiva post-delitto sono stati considerati indici di natura personale talmente negativi da prevalere su qualsiasi altro potenziale elemento a favore.
Conclusioni: le implicazioni della sentenza
Questa ordinanza rafforza l’idea che la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico, ma una valutazione discrezionale del giudice basata su un’analisi complessiva della personalità dell’imputato. La presenza di precedenti penali, specialmente se specifici, e una condotta che dimostra una persistente inclinazione a delinquere o una mancanza di ravvedimento, costituiscono ostacoli significativi al riconoscimento del beneficio. La decisione conferma che una motivazione incentrata su questi elementi è sufficiente a rendere legittimo il diniego, senza che il giudice debba passare in rassegna ogni altro aspetto della vita dell’imputato.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa dei numerosi precedenti penali dell’imputato, anche per reati della stessa natura, e per la sua condotta violenta nei confronti degli agenti al momento dell’arresto, successiva al reato commesso.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore e a sfavore quando nega le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione, il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche basando la sua motivazione solo sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover prendere in considerazione tutti gli aspetti favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41273 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41273 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. peri, in punto di mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione fondata sui plurimi precedenti penali anche della medesima natura di quelli oggetto di giudizio e, altresì, sulla circostanza che, successivamente alla rapina, l’imputato veniva rintracciato ed usava violenza anche nei confronti degli operanti; la Corte di appello ha quindi adeguatamente motivato sul punto facendo riferimento ad indici di natura personale, in conformità del principio secondo cui il giudice, in caso di diniego della diminuente de qua, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a f riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ( Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina. Rv. 288210, in motivazione; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 04 novembre 2025.