Attenuanti Generiche: Non un Diritto, ma una Conquista
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale. Non si tratta di un automatismo, ma di una valutazione che il giudice compie caso per caso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questa discrezionalità, spiegando perché una personalità incline a violare le regole e la recidiva nel reato possano giustificare il diniego di questo beneficio, anche in presenza di problematiche personali come la tossicodipendenza.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.). A suo avviso, la corte territoriale non aveva adeguatamente considerato la sua condizione di tossicodipendente come elemento meritevole di una mitigazione della pena.
La difesa sosteneva che tale condizione personale dovesse essere valutata positivamente ai fini della concessione del beneficio, ma la Corte d’Appello aveva respinto questa tesi, decisione ora posta al vaglio dei giudici di legittimità.
La Decisione della Corte sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo aspecifico e manifestamente infondato. I giudici hanno confermato la legittimità della decisione della Corte d’Appello, che aveva negato le attenuanti generiche sulla base di una motivazione logica e coerente con i principi di diritto.
La Suprema Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ponendo fine al percorso giudiziario del caso.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno giustificato il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha sottolineato due elementi fondamentali:
1. Comportamento dell’imputato: L’imputato aveva posto in essere una “reiterata violazione della misura cautelare” che gli era stata applicata solo due settimane prima. Questo comportamento è stato considerato “significativo di una personalità particolarmente poco propensa al rispetto delle regole”.
2. Irrilevanza della tossicodipendenza: Di fronte a una tale condotta, la circostanza che l’imputato facesse uso assiduo di sostanze stupefacenti è stata ritenuta irrilevante. La Corte ha implicitamente affermato che i problemi personali non possono fungere da scusante automatica quando coesistono con una chiara tendenza a delinquere.
La Cassazione ha inoltre richiamato due principi giurisprudenziali consolidati. In primo luogo, le attenuanti generiche non possono mai essere date per presunte. La loro concessione richiede una “apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio”. In secondo luogo, la valutazione del giudice di merito sulla concessione o esclusione delle attenuanti è un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia motivato in modo non contraddittorio e tenga conto degli elementi indicati nell’art. 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del reo).
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante insegnamento: le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, ma un beneficio che deve essere ‘meritato’ attraverso elementi positivi. Una condotta che dimostra disprezzo per le regole e le decisioni dell’autorità giudiziaria, come la ripetuta violazione di una misura cautelare, costituisce un fattore preponderante che giustifica ampiamente il diniego del beneficio. Le condizioni personali, come la tossicodipendenza, pur meritevoli di attenzione in altri contesti, non possono prevalere su una manifesta e persistente inclinazione a violare la legge.
Le attenuanti generiche sono un diritto dell’imputato?
No, la loro concessione non è un diritto ma una facoltà discrezionale del giudice, il quale deve motivare la decisione basandosi su elementi positivi che giustifichino una riduzione della pena.
La tossicodipendenza può giustificare automaticamente la concessione delle attenuanti generiche?
No. In questo caso, la Corte ha ritenuto la circostanza della tossicodipendenza irrilevante di fronte a un comportamento di reiterata violazione delle regole, che dimostrava una personalità poco incline al loro rispetto.
Cosa deve fare l’imputato per ottenere le attenuanti generiche?
L’imputato, o la sua difesa, deve evidenziare elementi positivi e specifici, relativi al fatto o alla sua persona, che dimostrino la meritevolezza di un trattamento sanzionatorio più mite. La meritevolezza non può mai essere presunta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8468 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8468 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PISA il 23/03/1979
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso – relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen. e nel quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato;
Rilevato che legittimamente la sentenza impugnata ha rigettato la doglianza formulata nell’atto di appello – ed ora reiterata nel ricorso di legittimità – evidenziando che, oltre a non emergere elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., l’imputato ha posto in essere un comportamento di “reiterata violazione della misura cautelare (applicatagli poco più di due settimane prima), significativo di personalità particolarmente poco propensa al rispetto delle regole”, apparendo irrilevante a tal fine la circostanza che COGNOME facesse assiduo uso di sostanze stupefacenti (pag. 6);
Rilevato che la Corte territoriale ha in tal modo fatto buon governo dei principi in base ai quali «in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell’adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 271315 – 01)» e «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01)»;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025