Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40799 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40799 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da nel procedimento a carico di NOME COGNOME, nato in Albania, il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 06/12/2024 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; all’esito della udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le note di replica a firma dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 dicembre 2024 la Corte di appello di Perugia ha confermato quella del 29 febbraio 2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato COGNOME colpevole del delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 e, esclusa la recidiva contestata e con la riduzione per la scelto del rito, lo aveva condannato alla pena di anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia, con confisca e distruzione della sostanza stupefacente, del bilancino e dei cellulari in sequestro, nonché della somma di denaro in sequestro.
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a tre motivi.
2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 62-bis cod.pen..
La Corte di appello non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ritenendo ostativi l’atteggiamento oppositivo manifestato da NOME sin dalle fasi del controllo stradale, e la scarsa propensione all’osservanza delle prescrizioni cautelari domiciliari successivamente impostegli, indicativi di assenza di resipiscenza in capo all’imputato relativamente alla condotta di reato.
La motivazione sarebbe illogica ed incoerente, in contrasto con le prove documentali allegate dalla difesa, dalla Corte di merito travisate. Nella specie, nell’interrogatorio di garanzia COGNOME avrebbe ammesso i fatti a lui ascritti; avrebbe immediatamente fornito i codici di sblocco dei telefoni trovati in suo possesso, chiedendo formalmente di essere interrogato (richiesta negata); avrebbe tenuto un corretto contegno processuale e prestato attività lavorativa durante la carcerazione, tutte emergenze dalla Corte di merito svilite o non correttamente valutate.
2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., mancanza assoluta di motivazione in tema di dosimetria della pena.
2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 240bis e 85-bis d.P.R. 309/90, in ordine al rigetto della istanza di restituzione della somma sequestrata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il Collegio preliminarmente evidenzia come, nel caso in esame, ci si trovi in presenza di una «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, COGNOME, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 – 01).
In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, COGNOME, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, Rv. 209145).
2. Ancora preliminarmente allo specifico esame delle lagnanze fatte valere dalla difesa col primo e col secondo motivo, che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena” (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non è neppure necessario
esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).
Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01)».
La graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..
Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01).
Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.).
Ciò premesso i motivi primo e secondo risultano inammissibili in quanto manifestamente infondati alla stregua delle indicate coordinate ermeneutiche.
3.1. Quanto alla entità della pena, infatti, la Corte di merito ha giustificato il minimo discostarsi della pena base da quella, minima, edittale con la gravità del fatto, desunta dalla scaltrezza dell’agire del prevenuto, che aveva occultato in tre distinti siti pertinenti alla abitazione, seppur collocati al di fuori dell’appartamento vero e proprio, i quantitativi di stupefacente, della specie cocaina, e dal dato ponderale dello stupefacente, argomentando come la ‘gestione’ di tale quantitativo fosse indicativa, di per sé solo, dell’inserimento del soggetto agente all’interno di
circuiti criminosi di spessore, desumendone la consistente offensività della condotta come emergente dalla piattaforma probatoria.
Valutazioni che devono saldarsi con quelle direttamente afferenti alla decisione relativa alle circostanze attenuanti generiche, negate per il complessivo atteggiamento oppositivo manifestato dall’COGNOME sin dal primigenio controllo, per la scarsa propensione all’osservanza di limiti e prescrizioni inerenti alla misura domiciliare (da cui il disposto aggravamento della misura), per la risultante assente resipiscenza in ordine al fatto di reato.
3.2. Si tratta di motivazione che, rispettosa del dato normativo, è svolta con argomentazioni coerenti e immuni da vizi di manifesta illogicità, e, pertanto, in questa sede insindacabile.
3.3. Neppure coglie nel segno la difesa allorquando introduce il tema del travisamento della prova, più precisamente travisamento delle risultanze probatorie, in relazione alla condotta tenuta nell’immediatezza del controllo e successivamente in sede di interrogatorio di garanzia dall’odierno ricorrente.
In questi casi (in cui emerge che la lettura del giudice sia affetta da errore “revocatorio”, per ‘falsificazione’) non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Invero il vizio di “contraddittorietà processuale” vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605). Tale vizio, infatti, deve intendersi non come un mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il suo ragionamento.
3.4. Risulta già dalla sentenza del Tribunale per come riportato alle pagine 1 e 2 della motivazione della sentenza impugnata, che il verbale di arresto, in particolare, rassegna l’atteggiamento «fortemente oppositivo» dell’odierno ricorrente, «tanto da costringere gli operanti a condurlo in caserma per svolgere in sicurezza le operazioni di perquisizione». E che, ivi presente, COGNOME «continuava a ricevere sul cellulare che aveva con sé -diverso da quello rinvenuto nell’abitazione- numerosi messaggi e chiamate; ; si era inizialmente rifiutato di fornire i codici di accesso ai due dispositivi mobili in sequestro, salvo poi comunicare dei codici che, tuttavia, risultavano errati». Laddove, in sede di interrogatorio di garanzia, rendeva dichiarazioni ritenute inverosimili quanto all’appartenenza dello stupefacente in sequestro a tale ‘NOME‘, che gli aveva
chiesto di occultarlo presso la sua abitazione, nel mentre le investigazioni svolte attestavano l’insistenza di un soggetto così identificato e, con riferimento ai soggetti censiti con generalità simili, non evidenziavano contiguità alcuna con l’COGNOME.
3.5. Si tratta di emergenze come tali poste alla base dell’iter motivazionale della sentenza impugnata, la cui alternativa lettura proposta dalla difesa del ricorrente risulta frutto di approccio meramente contestativo, non sorretto da concreti argomenti desumibili dalla base probatoria disponibile.
3.6. Anche sotto tale ultimo profilo il motivo di doglianza è perciò manifestamente infondato, e dunque inammissibile, fermo che tali ragioni di inammissibilità si innestano su quelle determinate dalla genericità estrinseca dei discussi motivi, semplicemente e genericamente reiterativi di quelli di appello, in difetto di reale confronto con la motivazione resa dalla Corte territoriale.
Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, COGNOME, Rv. 277811 – 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 275841 – 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l’atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Manifestamente infondato oltre che inammissibile, ancora una volta per genericità estrinseca (cfr. § 3.6.), è il terzo motivo di ricorso.
Si duole, infatti, il ricorrente, ancora una volta della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la confisca della somma di denaro (euro 14.560,00), asseritamente provento di attività imprenditoriale lecita svolta dalla di lui compagna convivente.
4.1. Trattandosi di condanna per detenzione illecita di stupefacente, è certamente applicabile nella specie solo l’ipotesi particolare di confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., in forza del rinvio ad esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, inserito dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (decreto che ha abrogato la disposizione in materia di ipotesi particolari di confisca di cui all’art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., dalla I. 7 agosto 1992, n. 356).
In relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può infatti procedersi alla confisca del danaro,
trovato in possesso dell’imputato, solo quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen. (applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990), non essendo ipotizzabile una confisca ex art. 240 cod. pen. ovvero ai sensi del comma 7-bis dell’art.· 73 per la mancanza del necessario nesso tra il denaro oggetto della statuizione ablatoria e il reato per cui interviene declaratoria di responsabilità.
4.2. La Corte di appello aveva rigettato il motivo (secondo) di gravame propostole avendo ritenuto la sproporzione dell’importo confiscato rispetto alle capacità reddituali dell’agente (asseritamente mero collaboratore della compagna) e l’assenza di giustificazione della sua lecita provenienza, comparativamente e cumulativamente valutando le modalità di detenzione/occultamento del denaro contante, per euro 14.560,00, (asseritamente corrispondente all’incasso giornaliero dell’esercizio di bar) in più punti dell’appartamento (mensola del caminetto, armadio della camera da letto, cassetto del comodino della camera da letto) con le dichiarazioni rese dall’allora indagato in sede di interrogatorio di garanzia (relativamente all’aiuto da se medesimo prestato alla sua compagna presso l’esercizio commerciale di proprietà di quest’ultima), da cui la conclusione della pertinenza del denaro all’imputato e all’illecito allo stesso contestato, in assenza di qualsivoglia documentazione giustificativa di una sua lecita provenienza (come sopra dedotto inverosimile anche per le implicazioni in tema di sicurezza e di necessità di tipo contabile-tributario inerenti alla attività economica svolta) e di fondatezza logica della evenienza alternativa lecita derivazione prospettata.
4.3. La decisione è correttamente resa (in diritto e) con motivazione immune da illogicità manifesta, sia in ordine al requisito della sproporzione, nella totale assenza di un reddito del ricorrente dichiarato e dunque al fine qui rilevante valutabile, sia quanto alla assenza di una sua lecita derivazione (inverosimile e sfornita di prova risultando, del pari, quella dichiarata).
Ne consegue la anticipata manifesta infondatezza del motivo.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2025 La on est. GLYPH
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