Attenuanti Generiche: non basta la fedina pulita per ottenerle
Le attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica realtà del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri per il loro riconoscimento, confermando un orientamento ormai consolidato: la mera assenza di precedenti penali non è più un elemento sufficiente. Analizziamo insieme la decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imprenditore, condannato in appello per reati fiscali previsti dal D.Lgs. 74/2000. L’unico motivo del suo ricorso alla Suprema Corte era la contestazione del diniego delle attenuanti generiche. A suo avviso, la Corte d’Appello aveva errato nel non concedergli il beneficio della riduzione di pena, nonostante la sua condizione di incensurato.
La Decisione sulle Attenuanti Generiche della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire i principi che regolano la materia, soprattutto alla luce della riforma legislativa intervenuta nel 2008. Questa riforma ha modificato l’articolo 62-bis del codice penale, introducendo un approccio più rigoroso.
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione dell’attuale formulazione dell’art. 62-bis c.p. La Corte ha specificato che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice semplicemente con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. In altre parole, non è più sufficiente l’assenza di elementi negativi (come, appunto, una fedina penale pulita) per ottenere la riduzione della pena.
La Suprema Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (Sez. 4, n. 32872/2022), sottolineando come, per effetto della riforma del 2008, lo stato di incensuratezza dell’imputato abbia perso la sua precedente valenza decisiva. Inoltre, non è richiesto al giudice di prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole; è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, purché la sua valutazione sia immune da vizi logici.
Nel caso specifico, il giudice di merito aveva correttamente motivato il diniego sulla base della “assenza di particolari ragioni idonee a giustificare tale concessione”, non essendo emersi elementi positivi concreti dal fatto stesso. Questa motivazione, seppur sintetica, è stata ritenuta pienamente legittima dalla Cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio cruciale: per sperare nella concessione delle attenuanti generiche, l’imputato non può più fare affidamento unicamente sulla propria incensuratezza. È necessario che emergano, dal processo e dalla sua condotta, elementi positivi concreti (come la collaborazione, il ravvedimento, il risarcimento del danno, etc.) che il giudice possa valutare favorevolmente. La decisione sposta di fatto l’onere sull’imputato di dimostrare l’esistenza di circostanze meritevoli di una valutazione positiva, rafforzando la discrezionalità del giudice nel negare il beneficio in assenza di tali elementi.
È sufficiente avere la fedina penale pulita per ottenere le attenuanti generiche?
No. A seguito della riforma dell’art. 62-bis del codice penale, la sola incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente per la concessione automatica delle attenuanti generiche.
Come può un giudice motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice può legittimamente motivare il diniego anche solo evidenziando l’assenza di elementi positivi o di particolari ragioni che giustifichino una riduzione della pena. Non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1522 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1522 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
P-
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 01.04.2025 dalla Corte di appello di Catania con la quale è stata confermata la penale responsabilità per i reati di cui all’art.5 del d.lgs. 74 del 2000 (capo 1) e di cui all’ar d.lgs. 74 del 2000 (capo 2), lamentando, con un unico motivo ricorso, il diniego delle circostanz attenuanti generiche;
ritenuto che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezz dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilev dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, d specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269);
considerato che, nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento all’assenza di particol ragioni idonee a giustificare tale concessione, non essendo emersi elementi positivi del fatto vol a giustificare l’applicazione dell’art. 62 bis cod. pen..
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente