Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1020 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1020 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 10/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA ad NOME avverso la sentenza in data 23/01/2025 della CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 23/01/2025 della Corte di appello di Campobasso, che ha confermato la sentenza in data 28/02/2023 del Tribunale di Campobasso, che lo aveva condannato per il reato truffa, con la recidiva specifica e infraquinquennale.
Deduce:
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen..
Il ricorrente denuncia l’apoditticità della motivazione, in quanto la Corte di appello ha negato la circostanza attenuate facendo un generico riferimento all’entità dell’esborso.
Osserva che il giudice, per riconoscere l’attenuante in questione, deve fare riferimento, in via principale, al valore intrinseco del bene e, soltanto in via sussidiaria, alle condizioni economiche della persona offesa.
Secondo il ricorrente, applicando tale criterio, un danno economico pari a 250,00 euro doveva considerarsi di speciale tenuità.
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
A tale proposito si assume che il giudice ha negato le circostanze attenuanti generiche senza fare alcun riferimento ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., per di piø con motivazione apodittica e disancorata dalle doglianze difensive, con un generico riferimento alla gravità del fatto, alla personalità del reo e ai suoi precedenti penali, senza specificare quale rilevanza essi abbiano assunto nella vicenda processuale.
Rimarca come l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche avrebbe svolto il ruolo mitigatore della pena.
1.3. Vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena concretamente
irrogata.
Con l’ultimo motivo il ricorrente sostiene che la pena poteva essere piø mite, avendo riguardo alle modalità del fatto e alla personalità del reo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile perchØ propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto reiterative delle identiche questioni di merito sollevate con il gravame, affrontate e risolte dalla Corte di appello.
1.1. Con riguardo alla riconoscibilità dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. I giudici della Corte territoriale, infatti, hanno escluso che un esborso pari a 250,00 euro potesse configurare l’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale.
A fronte di una motivazione che non Ł mancante, non Ł illogica e non Ł contraddittoria, il ricorrente si limita a proporre una lettura antagonista a quella dei giudici, sostenendo -al contrario dei giudici- che un esborso di 250 euro configura l’attenuante della speciale tenuità del danno e che la corte di appello non ha considerato le condizioni economiche della persona offesa, così sollecitando un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, reiterando in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice.
Va ricordato che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicchØ sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
Va rimarcato che anche la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.
Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purchØ tale valutazione risulti logicamente coerente.
A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non Ł censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275500 – 01).
1.2. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, i giudici hanno escluso la loro configurabilità richiamando le modalità del fatto e la personalità del reo, così come emergente dalla motivazione spesa per ricostruire il fatto e per confermare l’affermazione di responsabilità, oltre che dai numerosi precedenti penali.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, quindi, la corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche valorizzando la sussistenza di molteplici
precedenti specifici a carico del ricorrente, oltre che richiamando il percorso argomentativo sviluppato per confermarne la responsabilità, rimarcando la gravità del fatto e la personalità dell’imputato che da esso si ricavava.
A ciò si aggiunga quanto espresso dal giudice di primo grado, che ha negato le circostanze attenuanti generiche per le modalità della condotta e il modo spudorato con il quale COGNOME ha ingannato la persona offesa.
La motivazione così enucleata soddisfa ampiamente i contenuti richiesti per negare le circostanze attenuanti generiche, ove si rammenti che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non Ł piø sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01).
1.3. Quanto alla misura della pena -fermo restando quanto fin qui esposto- va osservato che con l’atto di appello veniva chiesta la sua rideterminazione, ma in correlazione al riconoscimento delle attenuanti, senza che nell’atto di gravame venissero esposte specifiche censure alla pena determinata dal giudice di primo grado.
L’odierno ricorrente, infatti, poneva questioni sull’affermazione della responsabilità, sulla riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche e sull’attenuante dell’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., facendo un generico riferimento alla rideterminazione della pena, ma quale effetto dell’accoglimento dei motivi sulle attenuanti.
Tanto fa emergere che il motivo sulla misura della pena viene proposto per la prima volta con l’odierno ricorso, dal che discende la sua inammissibilità.
Va ribadito, infatti, che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, Ł inammissibile, poichØ la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).
Da quanto esposto discende l’inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 10/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME