Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 913 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 913 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
Ord. n. sez. 18015/2025
CC – 12/12/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 12/07/2023, che aveva condannato COGNOME NOME in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 934,00 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova della detenzione al fine di spaccio dello stupefacente detenuto per consumo personale presso l’abitazione (per la detenzione delle metanfetamine, la cui proprietà era stata rivendicata dal passeggero del veicolo, tale NOME COGNOME, il COGNOME Ł stato assolto); con un secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (62bis e 133 c.p.).
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo, a pagina 2 della sentenza impugnata si dà atto delle modalità del sequestro dello stupefacente presso l’abitazione dell’imputato, che risultano in fatto incompatibili con la alternativa ricostruzione fornita dallo stesso (detenzione di due tipi diversi di stupefacente, materiale per il confezionamento, bilancino di precisione occultato nella cappa della cucina, contenuto di conversazione con tale COGNOME, di tenore inequivoco; analisi tossicologiche da cui emergeva che dallo stupefacente erano ricavabili 15 dosi di marijuana e 37 di hashish ), la cui deduzione appare pertanto generica.
3.2. Anche la motivazione sul trattamento sanzionatorio (pag. 4) Ł tutt’altro che illogica o contraddittoria, avendo la sentenza impugnata confermato il negativo giudizio del primo giudice sulla concedibilità delle attenuanti generiche alla luce del profilo personologico dell’imputato, gravato da 2 precedenti specifici e altri aspecifici, mentre la «ottima» condotta dell’imputato appare valorizzata solo nell’atto di appello, ma non risulta dagli atti processuali.
Va in proposito rammentato che questa Corte ritiene che le attenuanti generiche non
possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioŁ tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piø incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena” (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62bis cod. pen., al giudice di merito non Ł richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non Ł neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma Ł sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).
Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis , disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non Ø piø sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01)».
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME DI COGNOME