Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28364 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28364 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
o visti gli atti, il provvedimento impugnato e . ij ricorsop;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore di COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
udito il difensore di COGNOME, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni del difensore di COGNOME, Avv UGO LE DONNE, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATrO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 25 ottobre 202 confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili dei reati di rapina aggrava furto aggravato.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di COGNOME eccependo la illegittimità della sentenza per omessa motivazione in relazione secondo motivo dell’atto di appello e l’inosservanza ed erronea applicazione d legge penale in relazione agli artt. 133 comma 2 n.3, 628 comma 1 cod. pen nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazion pena inflitta: nei motivi dell’atto di gravame era stato infatti osservato che di aumentare la pena base erano stati enfatizzati i precedenti giudiziari, le mo della condotta e la gravità del danno patrimoniale, ovvero tutte quelle circos aggravanti contestate nell’atto di accusa che il giudice aveva già valutato dell’irroganda pena, ritenendole equivalenti alle attenuanti generiche; inol motivazione del giudice di primo grado appariva fortemente contraddittoria poic dapprima il giudice per l’udienza preliminare aveva enfatizzato la p confessione di COGNOME per il riconoscimento delle attenuanti generiche, sa poi, di fatto, trasformare tale confessione in una circostanza dalla quale argomento per discostarsi dal minimo edittale; ancora, il giudice di primo gr al fine di aumentare la pena, aveva utilizzato le stesse circostanze aggravant erano state ritenute equivalenti alle attenuanti generiche; su tutti tali aspe aveva motivato la Corte di appello.
Propone ricorso il difensore di COGNOME NOME.
2.1 Il difensore lamenta l’inutilizzabilità patologica e l’assoluta inatten della relazione tecnica di genetica forense, considerato che la Corte di ap aveva fortemente valorizzato l’esito della comparazione tra le “presunte cel epiteliali” rinvenute su un cappello e sugli occhiali da sole indossati da un due persone cha avevano perpetrato la rapina presso l’ufficio postale di Prat profilo genetico di COGNOMECOGNOME la difesa aveva evidenziato che il valore rela rapporto di verosimiglianza tra i reperti utilizzati per la comparazio abbondantemente al di sotto del valore minimo per l’identificazione del profi dell’identità genetica, ma la Corte di appello aveva affermato che la difesa avr voluto applicare parametri di riferimento che invece erano stati indicati relazione di genetica forense ed aveva effettuato operazioni incomprensibili giustificare il proprio convincimento, senza rispondere alle criticità della re
tecnica evidenziate dalla difesa, tra le quali: il fatto che i reperti erano stata esposti a lungo sulla scena del crimine, al cui interno erano presenti diverse person cui non era stata garantita la genuinità dei campioni; la contaminazione po essere avvenuta anche durante il trasporto e la conservazione dei reperti, che erano passati ben otto mesi dal giorno della rapina a quello dell’accerta effettuato; era stata eccepita una serie di puntuali e specifiche doglianz scorta delle “Raccomandazioni genetisti forensi italiani nella indagi identificazione personale”, ma le regole poste dalle linee guida erano ignorate; la Corte di appello aveva palesemente violato l’art. 192 cod. proc. anche con riguardo all’eccezione relativa alla tenuta della cosidetta “cat custodia”.
Relativamente alle intercettazioni telefoniche valorizzate dalla Cort appello, il difensore evidenzia che l’utenza NUMERO_TELEFONO, asseritamente in us COGNOME, era intestata a tale COGNOME NOME ed era stata spenta dalle 23. 27.02.2020 alle 15.16 del 28.02.2020, per cui non era possibile stabili presenza di COGNOME sul luogo del delitto; inoltre, le intercettazioni telefoni quali, secondo la Corte di appello, si evinceva che l’utenza era in uso a P erano tutte successive di due mesi rispetto ai fatti; quanto alle intercet ambientali del 29 settembre 2020 ed alle dichiarazioni etero e ed auto accusat di COGNOME, le stesse non trovavano alcun riscontro.
2.2 Il difensore lamenta l’inosservanza o erronea applicazione della le penale con riferimento all’art. 62-bis cod. pen. in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché la carenza, contraddittorietà e manif illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento trattamento sanzionatorio comminato: non si comprendeva come fosse stato possibile che la Corte di appello non avesse valutato una proposta risarcitori era presente nel fascicolo di ufficio; COGNOME avrebbe voluto provvede risarcimento del danno e intraprendere un percorso di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale aveva effettuato la richiesta ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. difensore osserva inoltre che al coimputato COGNOME erano state concesse attenuanti generiche sulla scorta delle sue dichiarazioni, che erano state sug proprio da COGNOMECOGNOME come emergeva dalla intercettazione ambientale sopr richiamata, per cui era evidente la disparità di trattamento tra i due imputa
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichia inammissibile.
1.1 Si deve infatti ribadire che solo l’irrogazione di una pena base pari o su al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri sog ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., mentre negli altri casi l’o motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al crit adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 1 pen..(vedi Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.27124 nel caso in esame, vi era un’ampia motivazione sulla dosimetria della pena n sentenza di primo grado (pag.31), nella quale non si era tenuto conto solt delle aggravanti contestate, ma anche di una serie di altri element pianificazione della rapina, la professionalità dimostrata, la gravità della co il danno patrimoniale); la Corte di appello ha confermato la decisione del giu di primo grado osservando che non vi erano elementi per una mitigazione dell pena, visto che la confessione resa da COGNOME era stata già valutata p concessione delle attenuanti generiche, con motivazione congrua ed esente d censure.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME è infondato.
2.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve precisare la natura sindacato di legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte r a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutaz nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interame al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseg inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimen che “…sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ri come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispe a quelli adottati dal giudice del merito” (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/201 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la pro valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gra merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha valorizzato diversi elementi per giu alla conferma della sentenza di condanna, tra cui non solo la comparazione tr profilo genetico di COGNOME COGNOME quello dei reperti rinvenuti sul luogo della rapi riguardo a tale elemento, la Corte di appello ha osservato che la scelta de abbreviato ha comportato la piena utilizzabilità degli atti di indagine e che la
del metodo utilizzato risulta anche dal fatto che il valore di comparazion coimputato COGNOME, inferiore a quello di COGNOMECOGNOME COGNOME trovato conferma n confessione resa dal primo, argomento quest’ultimo con il quale il ricorso n confronta affatto.
L’eccezione relativa al fatto che erroneamente era stata attribuita a COGNOME l intestata ad altro soggetto è inammissibile per non essere stata propos appello: alla luce di quanto disposto dall’art. 609, comma 2, cod. proc. pen possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il g di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute al sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e gr giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza ( 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 571 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/202 COGNOME, non mass.); il principio trova la sua ratio nella necessità di evi possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di seco grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della C di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame.
Deve infine rilevarsi che la Corte di appello ha anche valorizzato la confes resa da COGNOME e l’intercettazione ambientale del 29 settembre 2020, ne quale COGNOME COGNOME del cappellino, del dna e dell’autovettura rubata, sulla q realtà il ricorso nulla dice, non precisando perché tale conversazione non p essere ritenuta prova della commissione del fatto da parte di COGNOMECOGNOME la Cor appello ha pertanto valutato correttamente tutti gli elementi di prova a car COGNOME, giungendo all’affermazione della sua responsabilità.
1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, a fronte della richiesta che è presentata dal ricorrente di invio a un RAGIONE_SOCIALE, individuare l’autorità giudiziaria alla quale spetta la competenza a decid riguardo.
Come precisato da Sez.2, n.9940 del 16/02/2024, COGNOME, n.m., a ciò provve l’art. 45-ter disp. att. cod. proc. pen. (anch’esso applicabile decorsi sei 30/12/2022), il quale, per quanto qui interessa, stabilisce che, «dura pendenza del ricorso per cassazione», la competenza a provvedere in ordin all’accesso alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spetta al «giudice che ha em provvedimento impugnato» (ultima frase del secondo periodo dell’unico comma); la ratio di tale previsione appare ravvisabile nel fatto che la decisione in all’accesso a un programma di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE implica un giudizio di merit
veda, in particolare, il comma 3 dell’art. 129-bis cod. proc. pen.) che è es al giudizio di legittimità.
Da quanto si è detto consegue che, poiché la richiesta di COGNOME è stata avanzata non in sede di appello, ma contestualmente alla presentazione del rico per cassazione (la quale determina la pendenza dello stesso ricorso), per il disposto dell’art. 45- ter disp. att. cod. proc. pen., la medesima richiesta dovuto essere presentata al giudice che ha emesso la sentenza impugnata quindi, alla Corte d’appello di Firenze; da ciò consegue l’inammissibilità stessa richiesta, in quanto presentata a un’autorità giudiziaria priva di comp a decidere al riguardo.
Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si deve ribadire il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insinda in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., con preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 4395 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); nel motivare il diniego della concessione attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli a sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque ril rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); pertanto, al fine di ritenere o esclude circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemen attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle mo esecuzione di esso può risultare allo scopo sufficiente (Sez. 2, n. 2390 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011 Sermone, Rv. 249163-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso in esame, la Corte d’appello di Firenze ha negato la concessione d circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivo e prevalente, a tale fine gravità dei fatti ed ai plurimi precedenti specifici dell’imputato, con motiv esente da censure.
Il ricorso di COGNOME deve, pertanto, essere dichiarato inammissib mentre quello di COGNOME deve essere rigettato; ai sensi dell’art. 616 cod pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte pr che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese de procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione de
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causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende del somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOMENOME NOME condanna al pagamento delle s processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/07/2024