Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti della Personalità dell’Imputato
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adattare la pena alla specifica realtà del singolo caso. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e la sua estensione è soggetta a una valutazione discrezionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri che possono legittimamente limitare tale concessione, ponendo l’accento sulla personalità dell’imputato e sulla sua condotta successiva al reato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato in via definitiva per i reati di detenzione e porto abusivo di armi. Dopo un complesso iter giudiziario, che ha visto più sentenze di merito, la Corte di Appello, in funzione di giudice del rinvio, aveva rideterminato la pena, concedendo le attenuanti generiche solo in regime di equivalenza con l’aggravante contestata, e non nella loro massima estensione. L’imputato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio su questo punto, sostenendo di aver diritto a una riduzione di pena più consistente.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che la doglianza del ricorrente, focalizzata esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, non poteva trovare accoglimento. La decisione della Corte di Appello, secondo la Cassazione, era basata su una motivazione sufficiente e non illogica, e pertanto non sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nelle ragioni addotte dalla Corte di Appello per non concedere le attenuanti generiche nella massima misura possibile. I giudici di merito avevano evidenziato due elementi cruciali:
1. La personalità dell’imputato: La valutazione complessiva della personalità del condannato è un fattore determinante. Evidentemente, nel caso di specie, non erano emersi elementi tali da giustificare un trattamento di particolare favore.
2. La condotta successiva al reato: È stato dato particolare rilievo al mancato rispetto, da parte dell’imputato, delle prescrizioni che gli erano state imposte nell’ambito di una misura non custodiale. La Cassazione ha ribadito che il comportamento tenuto dall’imputato dopo la commissione del reato è un parametro pienamente legittimo per la valutazione della sua capacità a delinquere e, di conseguenza, per la commisurazione della pena, ai sensi dell’art. 133 del codice penale.
In sostanza, la Corte ha affermato che la richiesta di massima benevolenza, implicita nella concessione delle attenuanti in misura massima, mal si concilia con una personalità che dimostra inaffidabilità e una tendenza a non rispettare le regole dell’ordinamento, anche dopo la commissione del fatto-reato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice, che deve essere esercitata sulla base di una motivazione logica e coerente. In secondo luogo, sottolinea l’importanza della condotta complessiva dell’imputato, non solo quella strettamente legata al reato, ma anche quella successiva. Un comportamento che denota un mancato rispetto per le prescrizioni giudiziarie può essere legittimamente interpretato come un indice negativo che osta a un trattamento sanzionatorio più mite. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente contestare genericamente la mancata concessione delle attenuanti, ma è necessario dimostrare, con elementi concreti, perché la valutazione del giudice di merito sarebbe illogica o carente, un onere probatorio spesso difficile da assolvere in sede di legittimità.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava il trattamento sanzionatorio, che la Corte di merito aveva giustificato con una motivazione ritenuta sufficiente, logica e non contraddittoria, rendendo la decisione non criticabile in sede di Cassazione.
Quali elementi possono impedire la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione?
La concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione può essere negata sulla base della valutazione della personalità complessiva dell’imputato e della sua condotta successiva al reato, come il mancato rispetto delle prescrizioni imposte con una misura non detentiva.
La condotta dell’imputato dopo il reato è rilevante per la determinazione della pena?
Sì, la Corte ha confermato che il comportamento successivo al reato rientra tra i parametri che il giudice può legittimamente valutare, ai sensi dell’art. 133 del codice penale, per decidere l’entità della pena e la concessione delle attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8685 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8685 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ANZIO il 22/12/1982
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in funzione di giudice del rinvio, ha parzialmente riformato, rideterminando la pena irrogata, la sentenza del 16 gennaio 2023 del GIP presso il Tribunale di Velletri, già riformata dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 28 giugno 2023, che, all’esito del giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità dell’imputato per i reati di detenzione abusiva e porto abusivo di armi di cui agli artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967 e 697 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante e ritenuto il vincolo della continuazione, l’ha condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che il primo e unico motivo del ricorso – con cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima – è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio che invece è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione: la Corte territoriale ha evidenziato come non sia possibile applicare le attenuanti generiche nella massima estensione in considerazione della personalità dell’imputato e del mancato rispetto delle prescrizioni a lui imposte con la misura non custodiale applicata. Il comportamento successivo al reato rientra tra i parametri valutabili ex art. 133 cod. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presídente