Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39076 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39076 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, presentati con un unico atto; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di legge per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in presenza (si vedano pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza) di una motivazione del giudice di merito esente da evidenti illogicità e che risulta conforme all’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità;
che, infatti, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610);
che anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);
che, con specifico riguardo alla contestata omessa applicazione dell’attenuante ex art. 62, comma primo, n.4, deve considerarsi come la valutazione circa la sussistenza della speciale tenuità del danno rientri nella discrezionalità del giudice di merito ed è, dunque, insindacabile in questa sede, se – come nel caso di specie – risulti adeguatamente motivata attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, dovendosi a tal proposit ricordare che la circostanza attenuante de quo presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» , dovendosi considerare il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti, comprensivi anche di quelli no immediati (ex plurimis: Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255791; Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021 Ud. (dep.2022), COGNOME, Rv. 282402 – 01; Sez. 3 – n. 18013 del 05/02/2019 , Loussaief, Rv. 275950 – 01);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il Consigliere Estensore