Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e il Peso dei Precedenti Penali
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato e alle peculiarità del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini della discrezionalità del giudice, chiarendo come la presenza di precedenti penali possa essere un ostacolo insormontabile per ottenere questo beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’unico motivo di doglianza era il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel negare il beneficio, incorrendo in una violazione di legge e in un vizio di motivazione. L’imputato chiedeva, in sostanza, una riconsiderazione degli elementi che, a suo avviso, avrebbero dovuto portare a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si basa su un principio consolidato: il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato e meramente riproduttivo di censure già esaminate e correttamente respinte nel giudizio di merito. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello era sorretta da una motivazione logica e priva di vizi, rendendola non sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni: il Ruolo Decisivo dei Precedenti Penali nelle Attenuanti Generiche
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nella valorizzazione di un elemento specifico: i “plurimi precedenti penali” a carico del ricorrente. La Corte ha affermato che questa circostanza, da sola, è sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti generiche. La motivazione del giudice di merito che si basa su questo dato non è considerata né illogica né carente.
La Corte ha inoltre richiamato un importante principio di diritto, supportato da precedenti pronunce giurisprudenziali. Non è necessario che il giudice, nel motivare il diniego delle attenuanti, prenda in considerazione e analizzi minuziosamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o presenti agli atti. È sufficiente che egli faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Nel momento in cui il giudice individua un elemento ostativo di tale peso (come, appunto, i precedenti penali), tutti gli altri argomenti a favore dell’imputato possono considerarsi implicitamente superati e disattesi.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. Innanzitutto, conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. Un diniego basato su elementi concreti e negativi, come una storia criminale pregressa, è estremamente difficile da contestare con successo in Cassazione.
Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente limitarsi a riproporre gli stessi argomenti nei vari gradi di giudizio. Per sperare di ottenere le attenuanti in presenza di precedenti, è necessario portare all’attenzione del giudice elementi di novità e di particolare rilevanza, capaci di controbilanciare il peso negativo del passato dell’imputato e di dimostrare un reale percorso di cambiamento o una ridotta pericolosità sociale.
In base a quali criteri il giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche basandosi su una motivazione logica e non manifestamente illogica. Come specificato in questa ordinanza, la presenza di plurimi precedenti penali a carico dell’imputato è un elemento sufficiente e decisivo per giustificare il diniego.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua valutazione, superando implicitamente tutti gli altri.
Cosa succede se un ricorso per Cassazione sul diniego delle attenuanti generiche viene giudicato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, come in questo caso, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42000 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42000 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a SESTO SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale COGNOME deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano il 21/03/2024 in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché manifestamente infondato e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Rilevato in particolare che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sece giustificati da motivazione esente da manifesta illogicità (plurimi precedenti penali), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili da atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunqu rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. del 18/01/2011, COGNOME e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.